Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  delle disposizioni del
decretolegge,  integrate con  le modifiche  apportate dalla  legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi, salvo le rubriche  degli articoli 3- bis, 9-bis e
13-bis, stampate con caratteri tondi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Effetti sul saldo netto da finanziare
                      e sul ricorso al mercato
  1. Ai fini  del contenimento del limite massimo del  saldo netto da
finanziare  e  del  ricorso  al mercato,  stabiliti  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del
saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997,
a lire  8.371 miliardi per  l'anno 1998 e  a lire 2.545  miliardi per
l'anno 1999, nonche'  del fabbisogno del settore statale  pari a lire
15.566 miliardi  per l'anno 1997,  a lire 10.748 miliardi  per l'anno
1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.
          Riferimenti normativi:
            -  La    legge  23  dicembre    1996,  n.    663,   reca:
          "Disposizioni   per la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1997)".