Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 3- bis, 9-bis e 13-bis, stampate con caratteri tondi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonche' del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999. Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)".