IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 161 comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2, approvata con il succitato decreto ministeriale 11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico nelle sedute del 19 giugno e del 17 luglio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 21 febbraio 1997 e 15 maggio 1997; Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli relativi alle scuole di specializzazione del settore medico sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti: Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici e chirurghi specialisti, il cui titolo ha valenza comunitaria. L'elenco di dette specializzazioni e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con quello della Sanita' in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991. Art. 1 Presso l'Universita' degli Studi di Ferrara sono istituite le scuole di specializzazione delle aree medico-chirurgiche, eventualmente articolate in indirizzi, riportate nei successivi articoli. Le scuole hanno lo scopo di formare medici e chirurghi specialisti nel settore delle aree medico-chirurgiche. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore con menzione dell'indirizzo frequentato.