IL RETTORE
   Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n. 964 e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni e integrazioni;
   Visto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni;
   Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 161
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio  1995  e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  e' stata definita la
tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole  di
specializzazione del settore medico;
   Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 1996 di integrazione alla
tabella XLV/2, approvata con il  succitato  decreto  ministeriale  11
maggio 1995;
   Viste  le  proposte  di modifica allo statuto formulate dal senato
accademico nelle sedute del 19 giugno e del 17 luglio 1996  acquisiti
i  pareri  favorevoli  del  Consiglio  della  facolta'  di medicina e
chirurgia e del consiglio di amministrazione;
   Rilevata la necessita' di apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine  triennale  di cui all'art. 17 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
   Visti i pareri favorevoli del  Consiglio  universitario  nazionale
espressi nelle sedute del 21 febbraio 1997 e 15 maggio 1997;
   Considerato  che  a  seguito della riorganizzazione dipartimentale
dell'Ateneo  gli  istituti   clinici   sono   divenuti   sezioni   di
dipartimento;
                              Decreta:
   Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con
il decreto indicato in premessa,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
   gli  articoli relativi alle scuole di specializzazione del settore
medico sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:
   Il  presente  ordinamento  generale  si  applica  alle  scuole  di
specializzazione  abilitate  alla  formazione  di  medici e chirurghi
specialisti, il cui titolo ha valenza comunitaria. L'elenco di  dette
specializzazioni  e'  formato  ed aggiornato con decreto del Ministro
dell'Universita' e  della  Ricerca  Scientifica    e  Tecnologica  di
concerto  con  quello  della    Sanita'  in  accordo con l'art. 1 del
decreto legislativo n. 257/1991.
                               Art. 1
   Presso l'Universita' degli Studi  di  Ferrara  sono  istituite  le
scuole    di    specializzazione   delle   aree   medico-chirurgiche,
eventualmente  articolate  in  indirizzi,  riportate  nei  successivi
articoli.
   Le scuole hanno lo scopo di formare medici e chirurghi specialisti
nel settore delle aree medico-chirurgiche.
   Le  scuole  rilasciano  il  titolo  di specialista nello specifico
settore con menzione dell'indirizzo frequentato.