Art. 2 La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale oltre ad attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o, extra-universitarie convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. Concorrono al funzionamento delle scuole la Facolta' di Medicina e Chirurgia, le Facolta' universitarie indicate nell'ordinamento di ogni singola scuola, con i loro Dipartimenti, Istituti e Centri, nonche' le strutture extra-universitarie o universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate. Le strutture extra-universitarie convenzionabili debbono rispondere ai requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le strutture non universitarie convenzionabili sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 od anche con le procedure di cui al successivo art. 9 - punto due - delle presenti norme. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle extra-universitarie convenzionate, intese come strutture tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.L.vo 257/1991).