Art. 2
   La durata del  corso  degli  studi  per  ogni  singola  scuola  di
specializzazione  e'  definito  nell'ordinamento  didattico specifico
della scuola.
   Ciascun anno di corso  prevede  di  norma  200  ore  di  didattica
formale  e  seminariale  oltre  ad  attivita' di tirocinio guidate da
effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie  e/o,
extra-universitarie  convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo  pieno  operante
nel Servizio Sanitario Nazionale.
Gli  ordinamenti  didattici  delle  singole  scuole  disciplinano gli
specifici standards formativi.
   Concorrono al funzionamento delle scuole la Facolta' di Medicina e
Chirurgia, le Facolta'  universitarie  indicate  nell'ordinamento  di
ogni  singola  scuola,  con  i  loro Dipartimenti, Istituti e Centri,
nonche' le strutture extra-universitarie  o  universitarie  di  altro
Ateneo convenzionate o consorziate.
   Le    strutture    extra-universitarie   convenzionabili   debbono
rispondere ai requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del  D.Lvo  n.
257/1991.
   Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti  gli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
Le strutture non universitarie convenzionabili sono individuate con i
protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992
od anche con le procedure di cui al successivo art. 9 - punto  due  -
delle presenti norme.
   La  formazione  deve  avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle extra-universitarie convenzionate, intese come strutture  tali
da  garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento professionale  pratico,  compreso  il  tirocinio  nella
misura  stabilita  dalla  normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.L.vo
257/1991).