Art. 5
   Sono organi della  scuola  il  Direttore  ed  il  Consiglio  della
Scuola.
   Il  Direttore  e' un professore di ruolo che insegni nella scuola,
di norma di  prima  fascia.  In  caso  di  motivato  impedimento  dei
professori  di  prima  fascia  la  direzione e' affidata, per decreto
rettorale, a professore di seconda fascia.
   Il Direttore e' eletto, con  voto  segreto,  dal  Consiglio  della
scuola;   convoca  il  Consiglio  della  scuola  e  lo  presiede;  ha
nell'ambito della conduzione della scuola  le  funzioni  proprie  del
Presidente di Consiglio di corso di laurea.
   Il Direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
   Il  Consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i docenti della
scuola, compresi i docenti a contratto, e da  una  rappresentanza  di
tre  specializzanti,  eletti  secondo  quanto  indicato dalle vigenti
disposizioni.