Art. 5 Sono organi della scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola. Il Direttore e' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata, per decreto rettorale, a professore di seconda fascia. Il Direttore e' eletto, con voto segreto, dal Consiglio della scuola; convoca il Consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie del Presidente di Consiglio di corso di laurea. Il Direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi i docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzanti, eletti secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni.