ART. 2
              DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
                     APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avra' scadenza
     il 31 dicembre 1995 per la parte economica  ed  il  31  dicembre
     1997 per la parte normativa.
2.  Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
     diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione  si
     intende  avvenuta  al momento della sottoscrizione del contratto
     da parte dei soggetti negoziali a  seguito  del  perfezionamento
     delle  procedure  di  cui  all'art.  51, commi 1 e 2, del d.lgs.
     29/1993.
3. Gli istituti a  contenuto  economico  e  normativo  con  carattere
     vincolato  ed  automatico  sono  applicati entro 30 giorni dalla
     data di cui al comma 2, salvo diversa prescrizione del  presente
     contratto.
4.  Il  presente  contratto  si  rinnova  tacitamente di anno in anno
     qualora non ne sia data disdetta da  ciascuna  delle  Parti  con
     lettera  raccomandata,  almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In
     caso di disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono  in
     vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal  successivo
     contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le  piattaforme  sono
     presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
     tale  periodo  e  per  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
     contratto,   le   Parti   negoziali   non   assumono  iniziative
     unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
     di scadenza del  presente  contratto,  ai  dipendenti  dell'ENEA
     sara' corrisposta la relativa indennita', nella misura e secondo
     le  scadenze previste dal "Protocollo sulla politica dei redditi
     e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle  politiche
     del  lavoro  e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio
     1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
     di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione
     tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta  nel
     precedente  biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui
     al comma precedente.
8 In deroga al comma 4 il  presente  contratto  scade  per  la  parte
     economica il 31.12.95 senza necessita' di disdetta.