Art. 13
                (operazioni direttamente effettuabili
                  dall'istituto gestore del fondo)
1.  Nell'ambito  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,
l'Istituto   gestore   del   Fondo   e'   autorizzato  ad  effettuare
direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalita' sue
proprie  ed  attraverso  i  propri  organi  statutari   o   dirigenti
dell'Istituto  delegati  dagli organi statutari - gli atti di seguito
riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:
 a)  voltura/aggiornamento  della  titolarita'   del   finanziamento,
nell'ambito    di    soggetti   appartenenti   allo   stesso   gruppo
imprenditoriale;
 b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e  di
condizioni  particolari  ed  accessorie (aumento di capitale sociale,
quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);
 c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle societa'
di ricerca;
 d) determinazione delle modalita' per il recupero dei crediti (fatto
salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).