Art. 13 (operazioni direttamente effettuabili dall'istituto gestore del fondo) 1. Nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Istituto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalita' sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'Istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST: a) voltura/aggiornamento della titolarita' del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale; b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.); c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle societa' di ricerca; d) determinazione delle modalita' per il recupero dei crediti (fatto salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).