Art. 7 (programmi nazionali e contratti di ricerca) 1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresi', l'entita' dell'ammontare massimo della spesa. 2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attivita' di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonche' i criteri per la selezione dei progetti stessi. 3. Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto. 4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure: A) Contributo nella spesa, secondo le intensita' massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attivita', di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto. B) Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili: 1) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 2) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 3) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 5) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o piu' partners di altri Stati membri della UE, sempreche' non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero; 6) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o Universita'; C) L'intervento complessivo non puo' comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto. D) Il progetto non e' finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale. 5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche. 6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalita' di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi. 7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalita' dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese. 8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attivita' di formazione. 9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile. 10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.