Art. 7
            (programmi nazionali e contratti di ricerca)
1. Il Ministro, individuati settori e aree  tecnologiche  prioritarie
di  intervento,  con  proprio  decreto  definisce  specifici  temi di
ricerca e formazione professionale, determinando, altresi', l'entita'
dell'ammontare massimo della spesa.
2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento  dell'Attivita'
di  Ricerca,  quindi,  con  decreto  dirigenziale  invita  i soggetti
ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a  presentare  gli
specifici  progetti  e  indica  i limiti temporali per lo sviluppo di
ciascuna tematica, nonche' i criteri per la  selezione  dei  progetti
stessi.
3.  Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano
le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:
 A) Contributo nella spesa, secondo le intensita'  massime  stabilite
dalla   Unione   Europea  relativamente  alle  diverse  tipologie  di
attivita', di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.
 B) Possono  essere  concesse  le  seguenti  ulteriori  agevolazioni,
sempre  nella  forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili:
  1) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere da parte di  Piccole
e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme transitorie e finali
del presente decreto;
  2) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme
transitorie e finali del presente decreto;
  3)  5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme
transitorie e finali del presente decreto;
  4) 15% per  i  progetti  di  ricerca  che  rientrano  negli  ambiti
specifici  di  ricerca  inseriti  nel programma quadro comunitario di
ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione;
  5)  10% per le attivita' di ricerca da svolgere in cooperazione con
uno o piu' partners di altri Stati membri della UE, sempreche' non vi
siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;
  6) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere da parte di consorzi
ammissibili  ai  benefici  della  legge  n.   46/82,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di
ricerca e/o Universita';
 C)  L'intervento  complessivo  non puo' comunque eccedere il 75% del
costo ammissibile del progetto.
 D) Il progetto non e' finanziabile se presenta commesse  di  ricerca
al  di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del
costo totale.
5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e  contratti  di  ricerca
non  finanziati  a  totale  carico  dello  Stato  non  si  applica la
disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n.
46 e successive modifiche.
6.  Per  eventuali  programmi  e  contratti  di  ricerca i quali, per
finalita' di straordinario  interesse  pubblico,  sono  finanziati  a
totale  carico  dello  Stato,  si  applicano  le  procedure di cui al
Decreto Legislativo 17 marzo  1995,  n.  157,  di  recepimento  della
Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
7.  Ogni  progetto  deve prevedere la realizzazione, con le modalita'
dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale  di
ricercatori  e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi,
tempi e spese.
8. Il personale in formazione non deve essere legato da  nessun  tipo
di  rapporto  lavorativo con le strutture coinvolte nell'attivita' di
formazione.
9. Gli interventi a  favore  di  tali  progetti  di  formazione  sono
concessi,  nella  forma  del  contributo nella spesa per un ammontare
pari al 100% del costo ammissibile.
10.  Per  quanto  non  espressamente  specificato,  si  osservano  le
disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.