Art. 3
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.