Art. 3 
       (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali) 
 
  1. Il trattamento di dati personali effettuato da  persone  fisiche
per fini esclusivamente personali non  e'  soggetto  all'applicazione
della presente legge, sempreche' i dati non siano  destinati  ad  una
comunicazione sistematica o alla diffusione. 
  2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in  ogni  caso  le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di  cui  all'articolo  15,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.