Art. 4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7,
e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Note all'art. 4:
La legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'art. 8
prevede l'istituzione di un Centro elaborazione dati presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica
sicurezza.
La legge 30 settembre 1983, n. 388 reca: "Ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica
del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale,
con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli
2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2
e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
a Parigi il 27 novembre 1990".
La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante: "Istituzione
e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato, agli articoli
3, 4 e 6 prevede l'istituzione rispettivamente del Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza
militare (SISMI), il servizio per le informazioni e la
sicurczza democratica (SISDE), stabilendone i compiti.
Si riporta l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita'
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipenza dello
Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
Il titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e' rubricato come "CASELLARIO GIUDIZIALE".
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 778, reca: "Disposizioni
regolamentari per il servizio del casellario giudiziale".
Il comma 3 dell'art. 371-bis del codice di procedura
penale individua le attivita' utili allo svolgimento delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia in
particolare, alla lettera c), prevede l'aquisizione e
l'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata.