Art. 6
(Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.