Considerato  che  lo  Stato  italiano  si e' assunto il dovere di
recepire  nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e
che,  per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme
contenute  in  dette  direttive,  se  di applicazione incondizionata,
prevalgono  nei  settori  di  competenza,  sempre  nel  rispetto  dei
principi  fondamentali  dell'ordinamento  e  dei diritti inalienabili
della persona umana garantiti dalla Costituzione;
    Viste  le  direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono
un  sistema  compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale
e'  necessario  fare riferimento per rinvenire le linee di intervento
cui  il  legislatore  nazionale  e'  comunque tenuto ad adeguarsi nel
recepimento delle direttive stesse;
    Visto  l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega  al  Governo  per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del
Consiglio  del  18  marzo  1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE
relativa  ai  rifiuti,  e  91/689/CEE,  del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
    Visti  gli  articoli  2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
    Visto  l'articolo  1  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva 94/62/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
    Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
    Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  della  sanita', dei trasporti e
della  navigazione,  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'interno,  delle  finanze,  per la funzione pubblica e gli affari
regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
    In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               ART. 1
                       (Campo d'applicazione)
    1.  Il  presente  decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti  pericolosi,  degli  imballaggi  e dei rifiuti di imballaggi,
fatte  salve  disposizioni  specifiche  particolari  o complementari,
conformi  ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive  comunitarie  che  disciplinano  la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
    2.   Le   regioni   a   statuto  ordinario  regolano  la  materia
disciplinata  dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso   contenute,   che  costituiscono  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma 1, della
Costituzione.
    3.   Le   disposizioni   di   principio   del   presente  decreto
costituiscono  norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni   a   statuto  speciale  e  delle  province  autonome  aventi
competenza  esclusiva  in  materia, le quali provvedono ad adeguare i
rispettivi  ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
 
          Avvertenza:
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  direttiva  91/156/CE  e' pubblicata in G.U.C.E. L
          78/32 del 26 marzo 1991.
             - La direttiva 91/689/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 337
          del 31 dicembre 1991.
             - La direttiva 94/62/CE  e'  pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          365/10 del 31 dicembre 1994.
             -   La   legge   22   febbraio   1994,   n.  146,  reca:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 1993".
            - La direttiva 75/442/CEE e'  pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          194/47 del 25 luglio 1975.
             -  La direttiva 94/31/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 168
          del 2 luglio 1994.
             - Il testo degli articoli 2, 36 e 38 della citata  legge
          22 febbraio 1996, n. 146, e' il seguente:
            "Art.  2  (Criteri  e  principi  direttivi generali della
          delega legislativa).  - 1. Salvi gli specifici  principi  e
          criteri  direttivi  dettati  negli  articoli seguenti ed in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
          ai seguenti principi e criteri generali:
             a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
             b) nelle materie di competenza delle regioni  a  statuto
          ordinario  e speciale e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano saranno osservati l'articolo  9  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
             c)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
          i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,
          saranno  introdotte  le occorrenti modifiche o integrazioni
          alle discipline stesse;
             d)  salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
          necessario per assicurare l'osservanza  delle  disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni  dei  decreti  stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire  duecento
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento  interno del tipo di quelli tutelati dagli
          articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni  che recano un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi   e   massimi
          previsti,  le sanzioni suindicate saranno determinate nella
          loro entita'  tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole  o  alla  persona  o  ente nel cui interesse egli
          agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti  sopra  indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a  quelle  eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
          per violazioni che siano omogenee e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
             e)  eventuali  spese  non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardino    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, introdotto dall'articolo 7 della  legge  23  agosto
          1988, n. 362;
              f)   sara'   previsto,  se  non  in  contrasto  con  la
          disciplina  comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni   o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione delle direttive da attuare sia posto a  carico
          dei soggetti interessati;
             g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
          direttive  gia'  attuate con legge o decreto legislativo si
          provvedera', se la modificazione non  comporta  ampliamento
          della   materia   regolata,  apportando  le  corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata;
             h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
            "Art. 36 (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). -  1.
          L'attuazione  delle  direttive  in  materia di tutela delle
          acque dall'inquinamento e di gestione dei  rifiuti  di  cui
          all'allegato  A  sara'  informata  ai  seguenti  principi e
          criteri direttivi:
             a) recupero e conservazione delle condizioni  ambientali
          in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della
          vita,  della conservazione e valorizzazione delle risorse e
          del patrimonio naturale attraverso:
              1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del
          danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
              2) previsione di verifiche periodiche  della  efficacia
          di  piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e
          tempestiva realizzazione;
              3) misure  volte  ad  assicurare  la  tempestivita'  ed
          efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
              4)   informazione   specifica  del  pubblico  nei  casi
          previsti;
             b) mantenimento dei  livelli  di  protezione  ambientale
          previsti  dalla  normativa  nazionale, ove piu' rigorosi di
          quelli derivanti dalla normativa comunitaria:
             c) adeguamento della normativa vigente  alla  disciplina
          comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica
          ed  integrazione  allo scopo di definire un quadro omogeneo
          ed organico delle disposizioni del settore".
            "Art 38 (Rifiuti: criteri di delega). -  1.  L'attuazione
          della  direttiva  del  Consiglio  91/156/CEE,  relativa  ai
          rifiuti,  e  della  direttiva  del  Consiglio   91/689/CEE,
          relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti
          ulteriori principi e criteri direttivi:
             a)  uniformare la normativa nazionale alle definizioni e
          alle classificazioni  dei  rifiuti  individuati  come  tali
          dalla normativa comunitaria;
             b)  promuovere  la  prevenzione  e  la  riduzione  della
          produzione e della pericolosita' dei  rifiuti,  soprattutto
          attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
             c)  adottare  forme  separate di conferimento e raccolta
          differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
             d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4
          e    10    della    direttiva     91/156/CEE,     l'obbligo
          dell'autorizzazione   per  le  imprese  che  effettuano  il
          recupero dei rifiuti come materia e come fonte di  energia,
          prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi
          previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
          rispetto  delle condizioni indicate dai medesimi articoli e
          dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;
             e)  prevedere  che  i  rifiuti  destinati  al   recupero
          esonerati  dall'obbligo  dell'autorizzazione ai sensi della
          lettera  d),  debbano  essere   accompagnati   durante   il
          trasporto  esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  ottobre
          1978,  n.  627, e successive modificazioni, integrata dalla
          descrizione  merceologica  e  dalle   caratteristiche   del
          rifiuto;
             f)   prevedere  che  i  rifiuti  inerti  provenienti  da
          costruzioni   e   da   demolizioni   non   possano   essere
          riutilizzati  attraverso l'immissione diretta nell'ambiente
          senza  trattamento  o  preselezione   effettuati   mediante
          impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6,
          secondo comma, lettera d)  del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
             g)   prevedere   l'obbligatorieta'   dello   smaltimento
          definitivo  dei  rifiuti   non   recuperabili   in   ambiti
          territoriali      definiti     per     il     conseguimento
          dell'autosufficienza   e   lo   sviluppo   di   forme    di
          autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
             h)  prevedere  che  a livello regionale siano definiti i
          criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
          delle  aree non idonee alla realizzazione degli impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti;
             i)  privilegiare  la  localizzazione  di   impianti   di
          smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti in aree industriali,
          compatibilmente  con  le  caratteristiche  delle  medesime,
          incentivando le iniziative di autosmaltimento;
             l)  adottare  o adeguare i piani di gestione dei rifiuti
          ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri della  sanita'  e
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  in
          conformita' all'articolo 7  della  direttiva  91/156/CEE  e
          all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;
             m)   assicurare   il   necessario   coordinamento  della
          disciplina del trasporto dei  rifiuti  con  il  regolamento
          (CEE)  n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo
          delle spedizioni di  rifiuti  all'interno  della  Comunita'
          europea,   nonche'   in   entrata  ed  in  uscita  dal  suo
          territorio;
             n)   introdurre   a    livello    regionale    procedure
          amministrative    integrate    per    il   rilascio   delle
          autorizzazioni, previste  dalla  normativa  in  materia  di
          tutela  ambientale,  relative  agli impianti di smaltimento
          dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a  conferenze
          di   servizi,   cui   partecipino   i   responsabili  delle
          amministrazioni interessate.
            2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro  1  maggio
          1994  un  regolamento  di  attuazione  della disciplina dei
          rifiuti  destinati  alle  operazioni  che  comportano   una
          possibilita'  di  recupero  di  cui all'allegato II B della
          citata direttiva del Consiglio 911/156/CEE e indicati nella
          lista  verde  di  cui all'allegato II al citato regolamento
          (CEE) n. 259/93".
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52,  reca:  "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          1994".
             - Il testo degli articoli 3, 6 e 43 della citata legge 6
          febbraio 1996, n. 52, e' il seguente:
            "Art.  3  (Criteri  e  principi  direttivi generali della
          delega  legislativa).  - 1. Salvi gli specifici principi  e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
          ai seguenti principi e criteri generali:
             a)    le   amministrazioni   interessate   provvederanno
          all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le  ordinarie
          strutture amministrative;
             b)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
          i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,
          saranno  introdotte  le occorrenti modifiche o integrazioni
          alle discipline stesse;
             c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  ove
          necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni
          contenute  nei  decreti   legislativi,   saranno   previste
          sanzioni  amministrative  e  penali  per le inflazioni alle
          disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,  nei
          limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
          milioni e dell'arresto fino a tre anni,  saranno  previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati  dagli
          articoli  34  e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
          tali  casi   saranno   previste:   la   pena   dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongono a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate  nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce.  In  ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a  quelle  eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
          per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
             d) eventuali spese non contemplate da  leggi  vigenti  e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,
          n.  468,  introdotto  dall'articolo 7 della legge 23 agosto
          1988, n. 362;
             e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina
          comunitaria, che l'onere  di  prestazioni  o  controlli  da
          eseguirsi  a  cura di uffici pubblici in applicazione delle
          direttive da  attuare  sia  posto  a  carico  dei  soggetti
          interessati;
             f)all'attuazione  di direttive che modificano precedenti
          direttive gia' attuate con legge o decreto  legislativo  si
          provvedera',  se' la modificazione non comporta ampliamento
          della  materia  regolata,  apportando   le   corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata;
             g)   i   decreti   legislativi   potranno   disporre  la
          delegificazione della disciplina di materie non coperte  da
          riserva  assoluta  di legge, le quali siano suscettibili di
          modifiche   non  attinenti  i  principi  informatori  delle
          direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando,
          ai   fini   delle  suddette  modifiche,  l'esercizio  della
          potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle
          autorita' competenti;
             h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
            "Art.  6  (Delega  al  Governo   per   il   completamento
          dell'attuazione  delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22
          febbraio  1994,  n.  146,  e  attuazione  delle   direttive
          89/392/CEE   e   91/368/CEE).   -  1.  Il  termine  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio  1994,  n.
          146,  per  quanto attiene all'attuazione delle direttive di
          cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente  alle  direttive
          92/65/CEE  e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della legge
          medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo  1,
          comma 1, della presente legge.
            2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
          22  febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui
          all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente
          all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142.
            3.    I  termini  di  cui all'articolo 34, comma 2, della
          legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  salvo  per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
          92/58/CEE, per l'attuazione delle quali  dovra  provvedersi
          con  decreto  legislativo  da  emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.  I  decreti
          per  l'attuazione  delle direttive di cui al presente comma
          sono sottoposti al parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia.
            4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare, a norma dell'articolo 3,  comma  1,  lettera
          c),  e  dell'articolo  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
          successive  modificazioni,  le  direttive  89/392/CEE   del
          Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
          20  giugno  1991,  previa  consultazione  delle Commissioni
          parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del  predetto
          articolo  4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5,
          comma 1, della medesima legge".
            "Art. 43 (Norme  sugli  imballaggi).  -  1.  L'attuazione
          della  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  relativa  agli  imballaggi  e  ai   rifiuti   di
          imballaggio  sara' informata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
             a)  prevedere  norme  volte  alla  prevenzione  ed  alla
          riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi  e  a
          evitare   ostacoli   agli   scambi   e   distorsioni  della
          concorrenza;
             b) prevedere la  costituzione  di  sistemi  aperti  alla
          partecipazione  degli  operatori  dei settori interessati e
          alla partecipazione degli  enti  pubblici,  ai  fini  della
          restituzione   e/o  raccolta  degli  imballaggi,  del  loro
          reimpiego  o   recupero,   secondo   il   principio   della
          responsabilita' condivisa;
             c)  definire  strumenti economici al fine di disporre di
          fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui  alla
          lettera b);
             d)  definire  sistemi  di  incentivazione  al fine dello
          sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al  riciclaggio
          e  agli  sbocchi  di mercato per i materiali di imballaggio
          riciclati;
             e) definire modalita' di incentivazione  al  riutilizzo,
          anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi,
          nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi
          sul mercato;
             f)  definire linee guida per l'integrazione dei piani di
          gestione dei rifiuti;
             g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine
          della riduzione alla  fonte  dei  rifiuti  da  imballaggio,
          soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
             h)   definire   le   modalita'   di   analisi   per   la
          determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
             i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
             l) definire modalita' di incentivazione  alla  raccolta,
          anche  mediante  modifiche  alle disposizioni in materia di
          tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
             m) adottare ogni misura utile  al  fine  dell'attuazione
          del   principio   secondo  il  quale  chi  e'  responsabile
          dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la
          sua eliminazione;
             n)  prevedere  che  l'attuazione  della  direttiva   non
          comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello
          Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
             o)  fissare  un  obiettivo di recupero da raggiungere in
          cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi,  con
          un limite minimo del 50 per cento;
             p)  fissare,  nell'ambito  degli  obiettivi  di cui alla
          lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo  di  non
          meno  del  25  per  cento,  avendo come obiettivo il 45 per
          cento  in  peso  di  tutti  i  materiali  di   imballaggio,
          garantendo  comunque  un  riciclo  non  inferiore al 15 per
          cento in peso per ciascun materiale di imballaggio".
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          governo   se  non  con determinazione di principi e criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti.
            -  L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          Nota all'art. 1:
            - L'art. 117 della Costituzione individua le materie  per
          le  quali  le regioni possono emanare norme legislative nei
          limiti dei principi  fondamentali  stabiliti  dalle   leggi
          dello  Stato,  sempreche'  le  norme  stesse  non  siano in
          contrasto con l'interesse nazionale e con quello  di  altre
          regioni.