ART. 11
                         (Catasto dei rifiuti)
      1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente  decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
  autonome  di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
  agosto   1988,   n.   400,   provvede   con  proprio  decreto  alla
  riorganizzazione   del  Catasto  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
  dell'articolo  3  del  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,
  convertito  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
  e  successive  modificazioni,  in  modo  da  assicurare  un  quadro
  conoscitivo  completo  e  costantemente  aggiornato,  anche ai fini
  della  pianificazione  delle  connesse attivita' di gestione, sulla
  base  del  sistema  di raccolta dei dati relativi alla gestione dei
  rifiuti  di  cui  alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
  nomenclatura  prevista  nel  Catalogo europeo dei rifiuti istituito
  con  decisione  della  Commissione  delle  comunita' europee del 20
  dicembre  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
  Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
      2.  Il  Catasto  e' articolato in una sezione nazionale, che ha
  sede   in   Roma  presso  l'Agenzia  Nazionale  per  la  Protezione
  dell'Ambiente  (ANPA)  e  in  sezioni  regionali  o  delle province
  autonome   presso  le  corrispondenti  Agenzie  regionali  e  delle
  province  autonome  per  la  protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove
  tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
      3.  Chiunque  effettua  a  titolo  professionale  attivita'  di
  raccolta  e  di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
  intermediari  di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e
  di  smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  le  imprese e gli enti che
  producono  rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono
  rifiuti  non  pericolosi  derivanti  da  lavorazioni industriali ed
  artigianali  di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono
  tenuti  a  comunicare  annualmente  con le modalita' previste dalla
  legge  25  gennaio  1994,  n.  70 le quantita' e le caratteristiche
  qualitative  dei  rifiuti  prodotti,  recuperati  e  smaltiti. Sono
  esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti
  non   pericolosi,   i   piccoli   imprenditori  artigiani;  di  cui
  all'articolo  2083  del  codice  civile  che  non hanno piu' di tre
  dipendenti.  Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
  medesimi  al  Servizio  pubblico  di  raccolta, la comunicazione e'
  effettuata dal gestore del servizio.
      4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende
  speciali   con  finalita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e
  assimilati  comunicano  annualmente  secondo  le modalita' previste
  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  le seguenti informazioni
  relative all'anno precedente:
      a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel  proprio
  territorio;
      b)  i  soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
  specificando  le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
  rifiuti gestiti da ciascuno;
      c)  i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
  degli  investimenti  per  le  attivita'  di  gestione  dei rifiuti,
  nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
    d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
    5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome
del  Catasto  provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva
trasmissione  alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70,  delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando  le  tipologie  e  le  quantita'  dei  rifiuti prodotti,
raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di
smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
    6.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
    7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve
comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 11:
            - Il testo dell'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente:
            "Art.  12  (Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
            2.   La   Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e'  attribuito  ad  altro
          ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
            3.  La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il ministro per gli affari regionali.
            4.   Il   decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
            5. La Conferenza viene consultata:
             a)  sulle  linee  generali  dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
             b) sui criteri  generali  relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
             c) sugli altri argomenti per i quali, il Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
            6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
            7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, previo
          parere della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali  che  deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
          richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese  a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
          sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire    alla   Conferenza   le   attribuzioni   delle
          commissioni, con esclusione di  quelle  che  operano  sulla
          base  di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere la
          pronuncia di pareri nelle questioni di  carattere  generale
          per  le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
          e  province  autonome,  determinando   le   modalita'   per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome".
            - Il testo dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397,
          convertito  con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988,
          n. 475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento  dei
          rifiuti industriali), e' il seguente:
            "Art.  3  (Catasto  e  osservatorio dei rifiuti). - 1. E'
          istituito il catasto  dei  rifiuti  speciali,  speciali  di
          origine  industriale  assimilabili  agli urbani o tossici o
          nocivi, per la raccolta in un sistema unitario,  articolato
          su  scala  regionale,  di tutti i dati relativi ai soggetti
          produttori e smaltitori di rifiuti.
            2. Il catasto e' realizzato  dalle  regioni  che  possono
          delegare   la   gestione   alle   province.   Il   Ministro
          dell'ambiente,  sentita  la   Conferenza   permanente   dei
          presidenti  delle regioni, definisce con proprio decreto le
          modalita' di rilevazione per l'organizzazione del  catasto,
          il    sistema   di   codifica,   le   elaborazioni   minime
          obbligatorie, le modalita' di interconnessione del  sistema
          e   i  destinatari  dell'informazione.    Il  sistema  deve
          consentire di disporre con continuita'  delle  informazioni
          analitiche   e   sintetiche   sulla   produzione   e  sullo
          smaltimento dei rifiuti.
            3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di
          smaltimento  dei  rifiuti   sopraindicati   e'   tenuto   a
          comunicare  alla  regione  o  alla  provincia  delegata  la
          quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La
          denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989,  entro
          il  28  febbraio  di  ogni anno, con riferimento ai rifiuti
          prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia  deve
          essere  firmata  dal legale rappresentante dell'azienda. Le
          regioni, ovvero le province qualora  delegate,  inseriscono
          nel  catasto le informazioni relative a soggetti produttori
          e smaltitori.
            4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno,
          il Ministro  dell'ambiente  elabora  i  dati  del  catasto,
          pubblica   la   stima  dei  rifiuti  prodotti,  divisi  per
          tipologie,  delle   quantita'   smaltite   negli   impianti
          autorizzati  ed  individua  il  fabbisogno residuo di nuovi
          impianti di smaltimento.
            5. L'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di  carico  e
          scarico,  gia'  prevista  dall'art. 19, D.P.R. 10 settembre
          1982, n. 915, e' esteso ai produttori di  rifiuti  speciali
          derivanti  da  lavorazioni  industriali  ed artigianali con
          esclusione di quelli di cui  al  n.  3)  del  quarto  comma
          dell'articolo 2, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
            6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e
          smaltimento  dei  rifiuti di origine industriale nonche' di
          quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul
          recupero delle materie seconde.  Gli osservatori  regionali
          si  avvalgono  delle  informazioni  fornite dal catasto dei
          rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e  scarico.
          Gli  osservatori  regionali  assicurano la divulgazione dei
          dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e
          sul recupero e impiego delle materie  seconde  con  sistemi
          informativi,   con  pubblicazione  di  elenchi,  prospetti,
          sintesi, relazioni.
            7. I progetti relativi  alla  realizzazione  del  catasto
          possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli
          interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo
          14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            8.  E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'articolo  3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
          n. 915".
            -  La  legge  25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la
          semplificazione degli adempimenti  in  materia  ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema di ecogestione e di audit ambientale".