ART. 11 (Catasto dei rifiuti) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunita' europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 5 del 7 gennaio 1994. 2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione. 3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio. 4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 49; d) i dati relativi alla raccolta differenziata. 5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'. 6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali, il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". - Il testo dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), e' il seguente: "Art. 3 (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici o nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti. 2. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalita' di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuita' delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti. 3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori. 4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita' smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento. 5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia' prevista dall'art. 19, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e' esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del quarto comma dell'articolo 2, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonche' di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni. 7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 8. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".