ART. 12
                   (Registri di carico e scarico)
    1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale,  le  informazioni  sulle  caratteristiche  qualitative e
quantitative  dei  rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto.
    2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti e dalle imprese che
svolgono  attivita'  di  smaltimento  e  di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
    a)  l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
    b)  la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
    c) il metodo di trattamento impiegato.
    3.  I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la
sede  delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto,
e  presso  la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la
detenzione  dei  rifiuti.  I registri sono conservati per cinque anni
dalla  data  dell'ultima  registrazione,  ad  eccezione  dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono   essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al  termine
dell'attivita'   devono   essere   consegnati  all'autorita'  che  ha
rilasciato l'autorizzazione.
    4.  I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi,  possono  adempiere all'obbligo della tenuta dei registri
di  carico  e  scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria  interessate  o  loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile.
    5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
    6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di  carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche'
delle  modalita'  di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.