ART. 13
                 (Ordinanze contingibili e urgenti)
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora
si  verifichino  situazioni  di  eccezionale ed urgente necessita' di
tutela  della  salute  pubblica  e  dell'ambiente,  e  non  si  possa
altrimenti  provvedere,  il  Presidente  della  giunta regionale o il
Presidente  della  provincia  ovvero  il  sindaco  possono  emettere,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti  per  consentire  il  ricorso  temporaneo a speciali forme di
gestione  dei  rifiuti,  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti,
purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute
e  per  l'ambiente.  Dette  ordinanze  sono  comunicate  al  Ministro
dell'ambiente   ed   al  Ministro  della  sanita'  entro  tre  giorni
dall'emissione  ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi.
    2.  Entro  centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui
al  comma  1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta
le  iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo,  il  riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile  decorso  del termine e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente   diffida   il  Presidente  della  Giunta  regionale  a
provvedere  entro  un  congruo  termine,  e  in  caso  di protrazione
dell'inerzia  puo'  adottare  in  via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
    3.  Le  ordinanze  di  cui  al comma 1 indicano le norme a cui si
intende  derogare  e  sono  adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari  locali,  che lo esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
    4.  Le  ordinanze  di cui al comma 1 non possono essere reiterate
per  piu'  di  due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita', il
Presidente  della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente puo'
adottare,  sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui
al comma 1 anche oltre i predetti termini.
    5.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo  a  speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente alla Commissione dell'Unione
Europea.