ART. 14
                       (Divieto di abbandono)
    1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
    2.  E'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti di qualsiasi
genere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali e
sotterranee.
    3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
50  e  51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il
proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal
fine  necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
    4.  Qualora la responsabilita' del fatto illecito di cui al comma
1  sia  imputabile  ad  amministratori  o  rappresentanti  di persona
giuridica,  ai  sensi  e  per  gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido  la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti
della persona stessa.