ART. 15
                       (Trasporto dei rifiuti)
    1.  Durante  il  trasporto  i  rifiuti  sono  accompagnati  da un
formulario   di   identificazione  dal  quale  devono  risultare,  in
particolare, i seguenti dati:
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
    c) impianto di destinazione;
    d) data e percorso dell'istradamento;
    e) nome ed indirizzo del destinatario.
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
detentore  dei  rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia
del  formulario  deve  rimanere  presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne
una  al  detentore.  Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
    3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto i rifiuti pericolosi
devono  essere  imballati  ed  etichettati  in conformita' alle norme
vigenti in materia.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si applicano al
trasporto  di  rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico.
    5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al
comma  1  e'  adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.