ART. 16 (Spedizioni transfrontaliere) 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina: a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento; b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento; c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2. 4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente; c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente. 5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
Nota all'art. 16: - Il regolamento CEE n. 259/93 del consiglio del 1 febbraio 1993, e' relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.