ART. 16
                    (Spedizioni transfrontaliere)
    1.  Le  spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal  regolamento  CEE  n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e
successive modifiche ed integrazioni.
    2.  Sono  fatti  salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE  n.  259/93,  gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del
Vaticano,  la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle
importazioni  di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo
Stato  della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non
si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento
CEE n. 259/93.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della
sanita', del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto
delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
    a)  i  criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie  da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di cui
all'articolo 27 del regolamento;
    b)  le  spese  amministrative  poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
    c)  le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti
negli Stati di cui al comma 2.
    4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
    a)  le  autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
    b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;
    c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
    5.  Le  regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di  cui  all'articolo  38  del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
Europea.
 
          Nota all'art. 16:
            -  Il  regolamento  CEE  n.  259/93  del  consiglio del 1
          febbraio 1993, e' relativo alla sorveglianza e al controllo
          delle spedizioni di  rifiuti  all'interno  della  Comunita'
          europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.