ART. 17
        (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
    1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della sanita',
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
    a)  i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione dei suoli,
delle  acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
    b)  le  procedure  di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
    c)  i  criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed
il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica.
    2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei  limiti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), ovvero determina un
pericolo  concreto  ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e'
tenuto  a  procedere  a  proprie  spese  agli  interventi di messa in
sicurezza,   di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale  delle  aree
inquinate   e   degli  impianti  dai  quali  deriva  il  pericolo  di
inquinamento. A tal fine:
    a)  deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia
ed  alla  Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo  sanitario  e  ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
    b)  entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera  a)  ,  deve  essere  data  comunicazione  al  comune ed alla
provincia   ed   alla   Regione   territorialmente  competenti  degli
interventi  di  messa  in  sicurezza  adottati  per  non aggravare la
situazione  di  inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
    c)   entro   trenta   giorni   dall'evento   che  ha  determinato
l'inquinamento   ovvero  dalla  individuazione  della  situazione  di
pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune  ed  alla  Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
    3.  I  soggetti  e  gli  organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie  funzioni  istituzionali individuano siti nei quali i livelli
di   inquinamento   sono  superiori  ai  limiti  previsti,  ne  danno
comunicazione    al    Comune,    che    diffida    il   responsabile
dell'inquinamento  a  provvedere  ai  sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
    4.  Il  comune  approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli   interventi  previsti  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  del  progetto  medesimo  e  ne  da' comunicazione alla
Regione.   L'autorizzazione   indica   le   eventuali   modifiche  ed
integrazioni  del  progetto  presentato,  ne  fissa  i  tempi,  anche
intermedi,  di  esecuzione,  e stabilisce le garanzie finanziarie che
devono  essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e
l'esercizio   degli   impianti  previsti  dal  progetto  di  bonifica
medesimo.  Se  l'intervento  di  bonifica  e  di  messa  in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e
gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
    5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto
di  bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
    6.   Qualora  la  destinazione  d'uso  prevista  dagli  strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita'
di  contaminazione  che  non  possono  essere  raggiunti  neppure con
l'applicazione   delle   migliori   tecnologie  disponibili  a  costi
sopportabili,  l'autorizzazione  di  cui  al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento   residuo,  da  attuarsi  in  via  prioritaria  con
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni
temporanee  o  permanenti  all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici  vigenti,  ovvero
particolari   modalita'   per  l'utilizzo  dell'area  medesima.  Tali
prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
    7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce variante
urbanistica,  comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza
e  di  indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le  autorizzazioni,  le  concessioni,  i concerti, le intese, i nulla
osta,  i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per
la  realizzazione  e  l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
    8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui
al  comma  2,  lettera  c)  , e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
    9.  Qualora  i  responsabili  non  provvedano  ovvero  non  siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino   ambientale   sono   realizzati   d'ufficio   dal  Comune
territorialmente  competente  competente  e  ove  questo non provveda
dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare  le  somme  per  i  predetti interventi le Regioni possono
istituire  appositi  fondi  di  rotazione  nell'ambito  delle proprie
disponibilita' di bilancio.
    10.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di bonifica e di
ripristino  ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di  cui  ai  commi  2  e  3.  L'onere  reale deve essere indicato nel
certificato  di  destinazione  urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    11.  Le  spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e
ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e
3  sono  assistite  da  privilegio  speciale  immobiliare  sulle aree
medesime,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma,  del  codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
    12.  Le  Regioni  predispongono  sulla  base  delle notifiche dei
soggetti  interessati  ovvero  degli  accertamenti  degli  organi  di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
    a)  gli  ambiti  interessati,  la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti;
    b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
    c)  gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
    d) la stima degli oneri finanziari.
    13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti    l'applicazione    dei   limiti   di   accettabilita'   di
contaminazione  piu'  restrittivi,  l'interessato  deve  procedere  a
proprie  spese  ai  necessari interventi di bonifica sulla base di un
apposito  progetto  che  e'  approvato  dal Comune ai sensi di cui ai
commi  4  e  6.  L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,
dalla Provincia ai sensi del comma 8.
    14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del    Ministro   dell'ambiente,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della sanita',
d'intesa con la Regione territorialmente competente.
    15.  I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1
ed  i  progetti  di  cui  al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione  agricola  e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto  con  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali.
 
          Note all'art. 17:
            - Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio
          1985,
           n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
          urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e  sanatoria  delle
          opere edilizie) e' il seguente:  "Gli atti tra vivi, sia in
          forma  pubblica  sia  in  forma  privata, aventi ad oggetto
          trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
          di diritti reali  relativi  a  terreni  sono  nulli  e  non
          possono   essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici
          registri immobiliari ove agli atti stessi non sia  allegato
          il  certificato  di  destinazione urbanistica contenente le
          prescrizioni urbanistiche riguardanti  l'area  interessata.
          Le  disposizioni  di cui al presente comma non si applicano
          quando  i  terreni  costituiscano  pertinenze  di   edifici
          censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche' la
          superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
          inferiore a 5.000 metri quadrati".
            - Il testo dell'art.  2748,  secondo  comma,  del  codice
          civile  e'  il  seguente: "I creditori che hanno privilegio
          sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari  se
          la legge non dispone diversamente".