ART. 3 (Prevenzione della produzione di rifiuti) 1. Le autorita' competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantita', il volume e la pericolosita' dei rifiuti ed i rischi di inquinamento; d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti.