ART. 3
              (Prevenzione della produzione di rifiuti)
    1.  Le  autorita' competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle
proprie   attribuzioni,   iniziative   dirette  a  favorire,  in  via
prioritaria,  la  prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosita' dei rifiuti mediante:
    a)  lo  sviluppo  di tecnologie pulite, in particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
    b)  la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit,   analisi  del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  di
informazione  e  di  sensibilizzazione  dei  consumatori,  nonche' lo
sviluppo  del  sistema  di  marchio  ecologico ai fini della corretta
valutazione  dell'impatto  di  uno  specifico  prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
    c)  la  messa  a  punto  tecnica  e  l'immissione  sul mercato di
prodotti  concepiti  in  modo  da non contribuire o da contribuire il
meno  possibile,  per  la  loro fabbricazione, il loro uso od il loro
smaltimento,   ad   incrementare   la   quantita',  il  volume  e  la
pericolosita' dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
    d)  lo  sviluppo  di  tecniche  appropriate per l'eliminazione di
sostanze   pericolose  contenute  nei  rifiuti  destinati  ad  essere
recuperati o smaltiti;
    e)  la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le
capacita'  e  le  competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
    f)  la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati
alla   prevenzione   ed   alla  riduzione  della  quantita'  e  della
pericolosita' dei rifiuti.