ART. 4
                       (Recupero dei rifiuti)
    1.  Ai  fini  di  una  corretta gestione dei rifiuti le autorita'
competenti  favoriscono  la  riduzione  dello  smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
    a) il reimpiego ed il riciclaggio;
    b)  le  altre  forme  di  recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
    c)  l'adozione  di  misure  economiche  e  la  determinazione  di
condizioni   di   appalto   che  prevedano  l'impiego  dei  materiali
recuperati  dai  rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi;
    d)  l'utilizzazione  principale  dei  rifiuti come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia.
    2.  Il  riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono  essere  considerati preferibili rispetto alle altre forme di
recupero.
    3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo,
di  riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori
promuovono  analisi  dei  cicli  di  vita  dei prodotti, eco-bilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
    4.  Le  autorita'  competenti  promuovono  e  stipulano accordi e
contratti  di  programma con i soggetti economici interessati al fine
di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
con  particolare  riferimento  al  reimpiego  di  materie  prime e di
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di
stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.