ART. 5
                      (Smaltimento dei rifiuti)
    1.   Lo   smaltimento  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  in
condizioni  di  sicurezza  e  costituisce  la  fase  residuale  della
gestione dei rifiuti.
    2.  I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
piu'  possibile  ridotti potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
    3.  Lo  smaltimento  dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una
rete  integrata  ed  adeguata  di  impianti di smaltimento, che tenga
conto  delle  tecnologie  piu'  perfezionate  a  disposizione che non
comportino costi eccessivi, al fine di:
    a)  realizzare  l'autosufficienza  nello  smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
    b)  permettere  lo  smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati  piu'  vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi,  tenendo  conto del contesto geografico o della necessita' di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
    c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
    4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il
relativo   processo   di  combustione  e'  accompagnato  da  recupero
energetico   con  una  quota  minima  di  trasformazione  del  potere
calorifico  dei  rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,
stabilita con apposite norme tecniche.
    5.  Dal  1  gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi  in  regioni  diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono
prodotti,   fatti   salvi  gli  accordi  regionali  o  internazionali
esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
Eventuali  nuovi  accordi  regionali  potranno  essere promossi nelle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali   e   l'opportunita'  tecnico-economica  di  raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
    6.  Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i
rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed
i  rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero
e  di  smaltimento  di  cui  ai  punti  D2,  D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato  B.  Per  casi di comprovata necessita' e per periodi di
tempo  determinati  il  Presidente  della  regione,  d'intesa  con il
Ministro  dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica
nel  rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti
in materia.
 
          Nota all'art. 5:
            - La legge 8 giugno  1990,  n.  142,  reca:  "Ordinamento
          delle autonomie locali".