ART. 6
                            (Definizioni)
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  rifiuto:  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che rientra nelle
categorie  riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
    b)  produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti e
la  persona  che  ha  effettuato  operazioni  di  pretrattamento o di
miscuglio  o  altre  operazioni  che  hanno  mutato  la  natura  o la
composizione dei rifiuti;
    c)  detentore:  il  produttore  dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
    d)  gestione:  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento  dei  rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
    e)   raccolta:   l'operazione   di  prelievo,  di  cernita  e  di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
    f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche  omogenee,  compresa  la
frazione  organica  umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed
al recupero di materia prima;
    g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
    h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
    i)  luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'  edifici o
stabilimenti  o  siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di  un'area  delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione
dalle quali originano i rifiuti;
    l)  stoccaggio:  Le  attivita'  di  smaltimento consistenti nelle
operazioni  di  deposito  preliminare  di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato  B,  nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni  di  messa  in  riserva  di  materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
    m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima  della  raccolta,  nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
      1-     i    rifiuti    depositati    non    devono    contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli   in   quantita'   superiore  a  2,5  ppm  ne'
policlorobifenile,  policlorotrifenili  in  quantita'  superiore a 25
ppm;
      2-  il  quantitativo  di rifiuti pericolosi depositato non deve
superare  10  metri  cubi,  ovvero  i  rifiuti  stessi  devono essere
asportati con cadenza almeno bimestrale;
      3-  il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare
20  metri  cubi,  ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con
cadenza trimestrale;
      4  -  il  deposito  temporaneo  deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i
rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
      5-   devono   essere   rispettate  le  norme  che  disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
      6-  deve  essere  data  notizia  alla  Provincia  del  deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi.
    n)  bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante
e  di  quanto  dalla  stessa  contaminato  fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
    o)  messa  in  sicurezza:  ogni  intervento per il contenimento o
isolamento  definitivo  della  fonte inquinante rispetto alle matrici
ambientali circostanti;
    p)  combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani   mediante   trattamento  finalizzato  all'eliminazione  delle
sostanze  pericolose  per  la  combustione ed a garantire un adeguato
potere  calorico,  e  che  possieda  caratteristiche  specificate con
apposite norme tecniche;
    q)  compost  da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione  organica  dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche  finalizzate  a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela  ambientale  e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi
di qualita'.