ART. 8
                            (Esclusioni)
  1.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
effluenti   gassosi   emessi   nell'atmosfera,   nonche',  in  quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
   a) i rifiuti radioattivi;
   b)  i  rifiuti  risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
   c)  le  carogne  ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre  sostanze  naturali  non  pericolose  utilizzate nell'attivita'
agricola;
   d)  le  attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti,  individuati  con  riferimento  alla  tipologia e alle
modalita'  d'impiego  ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti   anche   con  l'impiego  di  scarti  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 33;
   e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
   f) i materiali esplosivi in disuso.
  2.  Sono  altresi'  esclusi  dal campo di applicazione del presente
decreto:
   a)  i  materiali  litoidi  o  vegetali  riutilizzati nelle normale
pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre
da  coltivazione  provenienti  dalla  pulizia  dei  prodotti vegetali
eduli;
   b)  le  frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate
effettuate    direttamente   da   associazioni,   organizzazioni   ed
istituzioni  che  operano  per scopi ambientali o caritatevoli, senza
fini di lucro;
   c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo
  3.  Le  attivita'  di recupero di cui all'allegato C effettuate nel
medesimo  luogo  di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero
dei  rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in
quanto  parte  integrante  del  ciclo di produzione, sono escluse dal
campo di applicazione del presente decreto
  4.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano agli scarti
dell'industria  alimentare  destinati  al  consumo  umano  od animale
qualora  gli  stessi  non  siano  disciplinati da specifiche norme di
tutela igienico-sanitaria
 
          Nota all'art. 8:
            - La legge 19 ottobre 1984, n. 748 reca: "Nuove norme per
          la disciplina dei fertilizzanti".