ART. 8 (Esclusioni) 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola; d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita' d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33; e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; f) i materiali esplosivi in disuso. 2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro; c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo 3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria
Nota all'art. 8: - La legge 19 ottobre 1984, n. 748 reca: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".