ART. 9 
            (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 
  1. E' vietato miscelare categorie  diverse  di  rifiuti  pericolosi
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 
  2. In deroga al divieto di cui  al  comma  1,  la  miscelazione  di
rifiuti  pericolosi  tra  loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze   o
materiali, puo° essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28  qualora
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed  al
fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 
  3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'articolo
51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto  a
procedere a proprie spese  alla  separazione  dei  rifiuti  miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare
le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.