ART. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo° essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.