Art. 2.
                             Definizioni
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:
     a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato
naturale  o  ottenuti  mediante qualsiasi procedimento di produzione,
compresi  gli  additivi  necessari  per  mantenere  la stabilita' dei
prodotti  e  le  impurezze  derivati  dal  procedimento impiegato, ma
esclusi  i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla
stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
     b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu'
sostanze;
     c)  polimero:  una  sostanza composta di molecole caratterizzate
dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche che comprenda
una  maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre
unita'  monomeriche  aventi  un  legame covalente con almeno un'altra
unita'  monomerica  o  altro reagente e sia costituita da meno di una
maggioranza   ponderale   semplice  di  molecole  dello  stesso  peso
molecolare.  Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di
pesi  molecolari  in  cui  le  differenze  di  peso  molecolare siano
principalmente   attribuibili  a  differenze  nel  numero  di  unita'
monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unita' monomerica"
si  intende  la  forma  sottoposta  a  reazione  di un monomero in un
polimero;
     d)   notifica:   gli   atti,   con  le  informazioni  richieste,
presentati,   all'unita'   di  notifica  di  cui  all'articolo  27  o
all'autorita'  competente  di altro Stato membro dell'Unione europea,
dal notificante quale definito alla lettera i);
     e)  immissione  sul mercato: la messa a disposizione di terzi e,
in  ogni  caso,  Iimportazione  nel  territorio  doganale dell'Unione
europea;
     f)   ricerca   e   sviluppo   scientifici:   la  sperimentazione
scientifica  o  le  analisi  o  le  ricerche  chimiche  effettuate in
condizioni  controllate,  comprese la determinazione delle proprieta'
intrinseche,  degli  effetti  e  dell'efficacia,  nonche' le ricerche
scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
     g)  ricerca  e  sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di
una  sostanza  nel  corso  del  quale i settori di applicazione della
sostanza  stessa  vengono  controllati  utilizzando impianti pilota o
prove di produzione;
     h)   EINECS   (Inventario  Europeo  delle  Sostanze  Commerciali
Esistenti)  l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti
sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;
     i)  notificante:  la  persona che presenta la notifica di cui al
punto d), che puo' essere:
       1)   per   le  sostanze  fabbricate  nell'Unione  europea,  il
fabbricante  che  immette  sul  mercato una sostanza in quanto tale o
incorporata in un preparato;
       2)  per  le  sostanze  fabbricate fuori dell'Unione europea la
persona   stabilita   nell'Unione   europea   che   sia  responsabile
dell'immissione  sul  mercato  comunitario di una sostanza, in quanto
tale  o  incorporata  in  un  preparato, o la persona stabilita nella
comunita',  che,  allo  scopo  di  presentare  una  notifica  per una
determinata  sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale
o  incorporata in un preparato, e' designata dal fabbricante come suo
unico rappresentante
   2.  Ai  sensi  del presente decreto sono considerati pericolosi le
sostanze ed i preparati
     a)  esplosivi:  le  sostanze  ed  i  preparati  solidi, liquidi,
pastosi   o   gelatinosi  che,  anche  senza  l'azione  dell'ossigeno
atmosferico,  possono  provocare  una  reazione esotermica con rapida
formazione  di  gas  e  che,  in  determinate  condizioni  di  prova,
detonano,   deflagrano   rapidamente   o   esplodono   in  seguito  a
riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
     b)  comburenti:  le  sostanze  ed i preparati che a contatto con
altre  sostanze,  soprattutto  se  infiammabili,  provocano una forte
reazione esotermica;
     c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi
con  i  punto  di  infiammabilita'  estremamente basso ed un punto di
ebollizione  basso  e  le  sostanze  ed  i  preparati  gassosi  che a
temperatura  e  pressione  ambiente  sono infiammabili a contatto con
l'aria;
     d) facilmente infiammabili:
       1)  le  sostanze  ed i preparati che, a contatto con l'aria, a
temperatura  ambiente  e  senza  apporto  di  energia, possono subire
innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
       2)  le  sostanze  ed i preparati solidi che possono facilmente
infiammarsi  dopo  un breve contatto con una sorgente di accensione e
che continuano a bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della
sorgente di accensione;
       3)   le   sostanze   ed  i  preparati  liquidi  il  cui  punto
d'infiammabilita' e' molto basso;
       4)  le  sostanze  ed i preparati che, a contatto con l'acqua o
l'aria  umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantita'
pericolose
     e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso
punto di infiammabilita';
     f)  molto  tossici:  le  sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione,   ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  in  piccolissime
quantita',  possono  essere  letali  oppure provocare lesioni acute o
croniche;
     g)  tossici:  le  sostanze  ed  i  preparati  che,  in  caso  di
inalazione,  ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita',
possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
     h)   nocivi:  le  sostanze  ed  i  preparati  che,  in  caso  di
inalazione,  ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali
oppure provocare lesioni acute o croniche;
     i)  corrosivi:  le sostanze ed i preparati che, a contatto con i
tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
     l)  irritanti:  le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui
contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria;
     m)   sensibilizzanti:  le  sostanze  ed  i  preparati  che,  per
inalazione  o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione
di  ipersensibilizzazione  per  cui  una  successiva esposizione alla
sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
     n)  cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono  provocare il cancro o
aumentarne la frequenza;
     o)  mutageni:  le  sostanze  ed i preparati che, per inalazione,
ingestione  o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza;
     p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati
che,  per  inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo, possono
provocare o rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella
prole  o  danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive
maschili o femminili;
     q)  pericolosi  per  l'ambiente:  le sostanze ed i preparati che
qualora  si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare
rischi   immediati   differiti   per  una  o  piu'  delle  componenti
ambientali.