Art. 4.

  1.  Nelle  materie  di  cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni,   in   conformita'   ai   singoli   ordinamenti   regionali,
conferiscono  alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte
le  funzioni  che  non  richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello
regionale.  Al  conferimento  delle  funzioni  le  regioni provvedono
sentite  le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi' essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove
costituiti dalle leggi regionali.
  2.  Gli  altri  compiti  e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della  presente  legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
  3.  I  conferimenti  di  funzioni  di  cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
    a)  il  principio  di  sussidiarieta',  con  l'attribuzione della
generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle  province  e  alle  comunita'  montane,  secondo  le  rispettive
dimensioni    territoriali,    associative   e   organizzative,   con
l'esclusione  delle  sole  funzioni  incompatibili  con le dimensioni
medesime,  attribuendo  le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire lñassolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da  parte  delle  famiglie,  associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente   e   funzionalmente   piu'   vicina   ai  cittadini
interessati;
    b)  il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei  compiti  e  delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
    c)  il  principio  di  efficienza e di economicita', anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
    d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
    e)     i     principi     di    responsabilita'    ed    unicita'
dell'amministrazione,  con  la  conseguente  attribuzione ad un unico
soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,  strumentali  e
complementari,  e  quello  di  identificabilita'  in capo ad un unico
soggetto  anche associativo della responsabilita' di ciascun servizio
o attivita' amministrativa;
    f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo conto in particolare
delle  funzioni  gia'  esercitate  con  l'attribuzione  di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
    g)  il  principio  di  adeguatezza,  in  relazione  all'idoneita'
organizzativa  dell'amministrazione  ricevente  a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
    h)   il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione  delle
funzioni  in  considerazione  delle  diverse  caratteristiche,  anche
associative,  demografiche,  territoriali  e  strutturali  degli enti
riceventi;
    i)  il  principio  della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
    l)  il  principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
  4.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
    a)   delegare   alle   regioni  i  compiti  di  programmazione  e
amministrazione  in  materia  di  servizi  pubblici  di  trasporto di
interesse  regionale  e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti  a  soddisfare la
domanda di mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico
dei  bilanci  regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto  a  quelli  minimi  siano  a carico degli enti locali che ne
programmino  l'esercizio;  prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da
appositi  accordi  di programma tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione  e  le  regioni  medesime,  sempreche' gli stessi accordi
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
    b)  prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalita'   effettuati   e   in  qualsiasi  forma  affidati,  sia  in
concessione  che  nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino  gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria  e  copertura  di  bilancio e che garantiscano entro il 1
gennaio  2000  il  conseguimento  di  un  rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi  da  traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
infrastruttura  previa  applicazione  della  direttiva 91/440/CEE del
Consiglio  del  29  luglio  1991 ai trasporti ferroviari di interesse
regionale   e  locale;  definire  le  modalita'  per  incentivare  il
superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di
trasporto   urbano   e   extraurbano   e  per  introdurre  regole  di
concorrenzialita'  nel periodico affidamento dei servizi; definire le
modalita'  di  subentro  delle  regioni  entro  il 1 gennaio 2000 con
propri  autonomi  contratti  di  servizio  regionale  al contratto di
servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di
interesse locale e regionale;
    c)  ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei
principi  e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma
1  dell'articolo  12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile  individuando  momenti  decisionali  unitari, la disciplina
relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per
quanto  riguarda  il  sostegno  e  lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel  comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche  regionali, strutturali e di coesione della Unione europea,
ivi  compresi  gli  interventi  nelle  aree  depresse  del territorio
nazionale,   la  ricerca  applicata,  l'innovazione  tecnologica,  la
promozione  della internazionalizzazione e della competitivita' delle
imprese  nel  mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della   rete   commerciale   anche  in  relazione  all'obiettivo  del
contenimento  dei  prezzi  e dell'efficienza della distribuzione; per
quanto  riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione;  per  quanto  riguarda  le  attivita' relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli  impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione,  ristrutturazione  e  valorizzazione  di  aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti  di  tutela  dell'ambiente,  della  sicurezza e della salute
pubblica.
  5.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  e del principio di sussidiarieta' di cui al comma 3,
lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
mesi  dall'emanazione  di  ciascun  decreto  legislativo, la legge di
puntuale  individuazione  delle  funzioni  trasferite o delegate agli
enti  locali  e  di  quelle  mantenute  in  capo alla regione stessa.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione
di  funzioni  tra  regione  ed  enti  locali  le  cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.