Art. 5.

  1.  E'  istituita  una  Commissione parlamentare, composta da venti
senatori  e  venti  deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del   Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  su
designazione dei gruppi parlamentari.
  2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti  e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio  di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta  entro  venti  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, per
l'elezione  dell'ufficio  di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione,  il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
  3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie  per  il  funzionamento  della Commissione si provvede, in
parti  uguali,  a  carico  dei  bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
  4. La Commissione:
    a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
    b)  verifica  periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste  dalla  presente  legge  e  ne  riferisce ogni sei mesi alle
Camere.