Art. 6.

  1.  Sugli  schemi  di  decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo  acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5
e  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali, che
devono  essere  espressi  entro quaranta giorni dalla ricezione degli
schemi   stessi.  Il  Governo  acquisisce  altresi'  i  pareri  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  della  Conferenza
Stato-Citta'  e  autonomie  locali  allargata ai rappresentanti delle
comunita'  montane;  tali  pareri  devono essere espressi entro venti
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze
sono   immediatamente   comunicati   alle   Commissioni  parlamentari
predette.   Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti  dal  presente
articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.