Art. 8.

  1.   Gli   atti   di   indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni
amministrative  regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche'
le  direttive  relative  all'esercizio  delle funzioni delegate, sono
adottati  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
  2.  Qualora  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  prima
consultazione  l'intesa  non  sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma  1  sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri,
previo   parere  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
  3.  In  caso  di  urgenza  il Consiglio dei ministri puŸ provvedere
senza  l'osservanza  delle  procedure  di  cui  ai  commi  1  e  2. I
provvedimenti  in  tal  modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi  di  cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio  dei  ministri  e'  tenuto a riesaminare i provvedimenti in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
    4.   Gli   atti   di  indirizzo  e  coordinamento,  gli  atti  di
coordinamento    tecnico,   nonche'   le   direttive   adottate   con
deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi  alle
competenti Commissioni parlamentari.
  5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
    a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
    b)  l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  il  primo comma del medesimo
articolo  limitatamente  alle  parole  da:  "nonche'  la  funzione di
indirizzo"  fino  a:  "n.  382"  e  alle  parole  "e con la Comunita'
economica  europea",  nonche'  il  terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente  alle  parole:  "impartisce  direttive  per l'esercizio
delle  funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed";
    c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n.   400,  limitatamente  alle  parole:  "gli  atti  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  e, nel
rispetto  delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
    d)  l'articolo  13,  comma  1,  lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
    e)  l'articolo  1,  comma  1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
  6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.