IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Visto  l'articolo  1,  commi  97,  lettera g), e 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
degli  affari  esteri, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  per  la  funzione  pubblica  e gli affari regionali, di
grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  armonizzano ai
principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico  del  personale  militare  delle Forze armate, compresa
l'Arma  dei  carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche'
del  personale  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Reubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione  di principi  e criteri  e soltano per tempo
          limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il comma  23   dell'art. 2   della   legge 8    agosto
          1995,   n.      335   (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
            "23.   Il Governo   della Repubblica   e'  delegato    ad
          emanare,    entro  dodici mesi   dalla data   di entrata in
          vigore della  presente legge, norme intese a:
            a) prevedere, per i lavoratori di cui  all'art. 5,  commi
          2  e  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
          requisiti di accesso ai trattamenti   pensionistici,    nel
          rispetto      del      principio      di flessibilita' come
          affermato dalla  presente legge,  secondo criteri  coerenti
          e funzionali  alle obiettive  peculiarita' ed  esigenze dei
          rispettivi    settori     di   attivita'   dei   lavoratori
          medesimi,  con applicazione della  disciplina in materia di
          computo dei trattamenti pensionistici  secondo  il  sistema
          contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
          le specificita' dei settori delle attivita';
            b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della  presente
          legge    i  trattamenti pensionistici del personale di  cui
          all'art. 2, commi 4 e  5,    del  decreto    legislativo  3
          febbraio    1993,  n.   29, e   successive modificazioni  e
          integrazioni,   tenendo   conto,   a     tal    fine,    in
          particolare,  della    peculiarita' dei rispettivi rapporti
          di impiego, dei differenti limiti di eta'  previsti per  il
          collocamento  a  riposo, con riferimento al  criterio della
          residua  speranza  di    vita  anche  in   funzione      di
          valorizzazione   della   conseguente   determinazione   dei
          trattamenti  medesimi.  Fino   all'emanazione  delle  norme
          delegate l'accesso   alle prestazioni   per anzianita'    e
          vecchiaia    previste  da siffatti trattamenti  e' regolato
          secondo quanto  previsto dall'art.  18, comma  8-quinquies,
          del   decreto legislativo   21  aprile    1993,  n.    124,
          introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
            -  Il  comma  1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n.
          417 (Proroga dei  termini per   l'emanazione dei    decreti
          legislativi    di cui   alla legge  8    agosto  1995,   n.
          335,    recante   riforma     del    sistema  pensionistico
          obbligatorio  e    complementare) e'   il seguente:   "1. I
          termini per l'esercizio delle  deleghe normative  conferite
          al  Governo  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  sono
          differiti al 30 aprile 1997".
            - Per   il comma 97,    lettera  g),  ed  il    comma  99
          dell'art.    1  della  legge  23    dicembre 1996,   n. 662
          (Misure di  razionalizzazione della finanza pubblica)  vedi
          note all'art. 3.
            -    La   legge   n.   335/1995 di  riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare e'    pubblicata
          nel  supplemento ordinario n.  101 alla  Gazzetta Ufficiale
          - serie  generale -  n. 190  del 16 agosto 1995).