Art. 2. Limiti di eta' per la cessazione dal servizio 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'. 2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.