Art. 3.
                         A u s i l i a r i a

  1.  Il  collocamento  in  ausiliaria del personale militare avviene
esclusivamente   a   seguito   di   cessazione   dal   servizio   per
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.
  2. Il personale militare permane in ausiliaria:
    a)  fino  a  65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal
servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
    b)  fino  a  67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal
servizio  pari  o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non
inferiore ai 5 anni.
  3.  All'atto  della  cessazione  dal  servizio,  il personale viene
iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana con indicazione
della  categoria,  del  ruolo  di  appartenenza,  nonche'  del  grado
rivestito.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  e  territoriali,
limitatamente   alla  copertura  delle  forze  in  organico,  possono
avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del
suddetto  personale,  nell'ambito  della provincia di residenza ed in
incarichi  adeguati  al  ruolo  ed  al  grado  rivestito. Le norme di
attuazione  della  delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza
e le cause di esclusione dall'ausiliaria.
  4.  Ai  fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il
personale,  all'atto  della  cessazione  dal servizio, manifesta, con
apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego
presso   l'amministrazione  di  appartenenza  e  le  altre  pubbliche
amministrazioni.
  5.  Per  il  personale  la  cui pensione e' liquidata in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335,   il   trattamento  pensionistico  da  attribuire  all'atto  del
collocamento   in   ausiliaria   viene   determinato   applicando  il
coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla
citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in
tale  posizione,  il  trattamento  pensionistico  viene rideterminato
applicando  il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta'
di cessazione dall'ausiliaria.
  6.  Sull'indennita'  di  ausiliaria  non si applicano gli aumenti a
titolo   di   perequazione   automatica   delle   pensioni   previsti
dall'articolo  11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive   modificazioni   e  integrazioni.  Per  il  personale  in
ausiliaria,   la   misura   dell'80   per   cento,   fissata  per  la
determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a
partire  dal  1  gennaio  1998  di  un  punto  percentuale  fino alla
concorrenza del 70 per cento.
  7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione
dell'istituto    dell'ausiliaria   che   cessa   dal   servizio   per
raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  previsto  dall'ordinamento  di
appartenenza  e per il personale militare che non sia in possesso dei
requisiti  psico  fisici  per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335,  il  montante  individuale  dei  contributi  e'  determinato con
l'incremento  di  un  importo  pari  a  5  volte  la  base imponibile
dell'ultimo  anno  di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della   pensione.   Per  il  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare  il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
  8.  Il  Governo  provvede  a  verificare  dopo 5 anni dalla data di
entrata    in    vigore   del   presente   decreto   legislativo   e,
successivamente,  con  periodicita'  triennale,  la  congruita' delle
disposizioni  recate  dal  comma  7 in ordine alla determinazione dei
trattamenti  pensionistici  del  personale  di cui all'articolo 1, ai
fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.
 
          Note all'art. 3:
            - I commi 97 e 99 della legge n. 662/1996 cosi' recitano:
            "97.  Nell'ambito delle riduzioni di cui  al comma 96, il
          Governo e' delegato  ad emanare,  entro dodici  mesi  dalla
          data  di entrata  in vigore della  presente legge, uno    o
          piu' decreti legislativi  per il riordino del  reclutamento
          dello  stato giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali,
          che dovranno:
            a)  definire    per  ciascuna Forza   armata in relazione
          alle esigenze ordinativofunzionali  da  soddisfare  ed   ai
          livelli  gerarchici  da assicurare in  rapporto anche  alle
          funzioni   da     svolgere  nell'ambito  delle    strutture
          integrate   dell'Alleanza   atlantica    e      di    altri
          organismi  multinazionali    similari,  i ruoli normali   e
          speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti  e,
          ove occorra, mediante la soppressione  esaurimento   ovvero
          istituzione  di   nuovi   ruoli,   con determinazione delle
          relative consistenze organiche;
            b) apportare le necessarie  modificazioni alla  normativa
          vigente  al  fine   di realizzare   in ambito   interforze,
          avanzamenti  normalizzati paritetici ed   uguali limiti  di
          eta'  per  la  cessazione   dal servizio tra ruoli omologhi
          preposti a funzioni similari;
            c)  prolungare opportunamente  la permanenza  nei singoli
          gradi in relazione ai  piu' elevati limiti   di  eta',  che
          comunque  non possono eccedere i sessantacinque anni;
            d) aggiornare,  in chiave riduttiva,  i numeri massimi di
          cui  alla  legge 10  dicembre 1973, n. 804,  in relazione a
          quanto  previsto nel comma  96, precisando  le cariche   da
          escludere    dal collocamento  in aspettativa per riduzione
          di quadri, di cui all'art. 7 della medesima  legge  n.  804
          del 1973;
            e)  regolare con norme transitorie il graduale passaggio,
          in un arco di otto  anni, dalla vigente  normativa a quella
          che  verra' definita con i  decreti legislativi,    tenendo
          conto      dei   giudizi     di  idoneita'  espressi  dalle
          commissioni  di    avanzamento  alla   data di   entrata in
          vigore  dei  predetti  decreti,  nonche'  disciplinando  il
          transito,  senza  oneri aggiuntivi, del personale eccedente
          in altre amministrazioni;
            f)     prevedere     la     semplificazione     e      la
          razionalizzazione    delle  procedure      relative    alla
          valutazione   del   personale  ai   fini  dell'avanzamento,
          nel    rispetto  dei    principi  sanciti  dalla   legge 12
          novembre  1955, n.   1137,   e   dalla legge   19    maggio
          1986,  n.    224,  mediante l'utilizzazione   prevalente di
          voti  numerici      quale   sintesi   valutativa      della
          documentazione      caratteristica       disponibile,    la
          razionalizzazione   del      funzionamento   dei    collegi
          giudicanti  preposti  alla   valutazione   del   personale,
          nonche'    procedure    di    verifica  dell'operato  delle
          commissioni  di  avanzamento  in caso di annullamento delle
          valutazioni;
            g)  aggiornare  la  normativa  relativa  alla   posizione
          dell'ausiliaria,  limitandone  le  condizioni  di  accesso,
          riducendone la durata che sara' allineata  ai  limiti    di
          eta'  per  la  cessazione    dal servizio previsti per   le
          differenti  categorie  del pubblico   impiego,  ampliandone
          le  cause  di  esclusione  e  di  cessazione  anticipata  e
          ridisciplinandone le modalita'  di   impiego,   continuando
          comunque    ad    assicurare  il versamento  delle ritenute
          contributive  ai  fini pensionistici  per tutta  la  durata
          della permanenza in tale posizione;
            b)  realizzare economie  nette di spesa, con  riferimento
          agli oneri  per  gli  ufficiali    in  servizio  permanente
          effettivo    previsti  ai  fini  del  bilancio    triennale
          1997-1999, non inferiori,   rispettivamente,  a  lire    60
          miliardi    nel 1997,   lire 84  miliardi nel  1998 e  lire
          138 miliardi nel 1999.
             98. (Omissis).
            99. Il Governo  e' altresi' delegato ad emanare,    entro
          dodici  mesi  dalla  data    di entrata   in vigore   della
          presente   legge, uno   o piu'  decreti  legislativi    per
          apportare    le  necessarie    modificazioni alla normativa
          relativa   alla  posizione  di  ausiliaria   del   restante
          personale   delle  Forze     armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza,   secondo
          i criteri indicati nel comma 97,  lettera g),  nonche'  per
          apportare    alla   vigente normativa   le modifiche   e le
          integrazioni necessarie   al  fine    di  armonizzare    il
          trattamento  giuridico del  personale  militare  volontario
          in    ferma  breve    al terzo   anno di   ferma e   quello
          previsto  per il  personale militare in servizio permanente
          effettivo".
            - La tabella A allegata alla  legge  n.  335/1995  e'  la
          seguente:
                      =================================
                       "COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
                      _________________________________
                        Divisori     Eta'     Valori
                      _________________________________
                        21,1869       57      4,720%
                        20,5769       58      4,860%
                        19,9769       59      5,006%
                        19,369        60      5,163%
                        18,7469       61      5,334%
                        18,1369       62      5,514%
                        17,5269       63      5,706%
                        16,9169       64      5,911%
                        16,2969       65      6,136%
                      _________________________________
                           tasso di sconto = 1,5%".
            -    L'art.  11   del D.Lgs.   30 dicembre  1992, n.  503
          (norme  per il riordinamento   del sistema    previdenziale
          dei    lavoratori privati  e pubblici, a  norma dell'art. 3
          della  legge 23 ottobre 1992,  n. 421) cosi' recita:
            "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni).  -  1.
          Gli  aumenti  a  titolo    di perequazione automatica delle
          pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano,   con
          decorrenza  dal 1994,   sulla base del solo adeguamento  al
          costo  vita con cadenza   annuale ed    effetto  dal  primo
          novembre  di    ogni  anno.  Tali  aumenti   sono calcolati
          applicando all'importo della pensione spettante alla   fine
          di  ciascun  periodo la percentuale  di variazione  che  si
          determina  rapportando il  valore medio  dell'indice  ISTAT
          dei   prezzi     al  consumo  per  famiglie  di  operai  ed
          impiegati, relativo   all'anno   precedente  il    mese  di
          decorrenza dell'aumento, all'analogo valore  medio relativo
          all'anno  precedente.   Si   applicano   i criteri   e   le
          modalita' di  cui  ai  commi 4  e  5 dell'articolo 24 della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti  con  legge
          finanziaria in  relazione  all'andamento  dell'economia   e
          tenuto    conto    degli obiettivi rispetto al PIL indicati
          nell'art. 3, comma 1, della legge 23   ottobre   1992,   n.
          421,   sentite   le  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale. Con   effetto  dal  1
          gennaio  2009    i predetti aumenti   saranno stabiliti nel
          limite  di un punto  percentuale della  base  imponiblle  a
          valere   sulle fasce  di pensione fino a lire dieci milioni
          annui".