Art. 3. A u s i l i a r i a 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. 3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria. 4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. 5. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione dall'ausiliaria. 6. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. 8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.
Note all'art. 3: - I commi 97 e 99 della legge n. 662/1996 cosi' recitano: "97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno: a) definire per ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze ordinativofunzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche; b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni; d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973; e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni; f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche' procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni; g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione; b) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999. 98. (Omissis). 99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma e quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo". - La tabella A allegata alla legge n. 335/1995 e' la seguente: ================================= "COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE _________________________________ Divisori Eta' Valori _________________________________ 21,1869 57 4,720% 20,5769 58 4,860% 19,9769 59 5,006% 19,369 60 5,163% 18,7469 61 5,334% 18,1369 62 5,514% 17,5269 63 5,706% 16,9169 64 5,911% 16,2969 65 6,136% _________________________________ tasso di sconto = 1,5%". - L'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita: "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponiblle a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".