Art. 4.
                Maggiorazione della base pensionabile

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo
13  della  legge  10  dicembre  1973,  n. 804, all'articolo 32, comma
9-bis,  della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2,
comma  4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma
15-bis,  del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo  11  della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32
del  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21
della  legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base  pensionabile  definita  ai  sensi  dell'articolo 13 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio   da   qualsiasi   causa  determinata,  con  esclusione  del
collocamento   in   congedo  a  domanda,  e  sono  assoggettati  alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
  2.  Gli  aumenti  periodici  di  cui  al  comma  1  sono, altresi',
attribuiti  al  personale  che  cessa  dal  servizio a domanda previo
pagamento  della restante contribuzione previdenziale di cui al comma
3,  calcolata  in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
  3.  Ai  fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai
commi  1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti
aumenti,  compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e
speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro  a  carico  del  personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva
e  pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  e'  progressivamente incrementato secondo le
percentuali  riportate  nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria  sulla  maggiorazione  figurativa  del  15  per cento dello
stipendio.
  4.  La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio
di  cui  al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti
del   personale   che   esercita  la  facolta'  di  opzione  prevista
dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
 
          Note all'art. 4:
            -    L'art. 13  della  legge  10 dicembre  1973,  n.  804
          (Norme  per l'attuazione dell'art. 16-quater   della  legge
          18  marzo  1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
          12 della legge 28 ottobre 1970, n.   775,   nei   confronti
          degli   ufficiali      dell'Esercito,     della     Marina,
          dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi'
          recita:
            "Art.   13. -   Ai generali   ed  ai    colonnelli  nella
          posizione  di    a disposizione, all'atto  della cessazione
          dal servizio,  ai fini della liquidazione  della   pensione
          dell'indennita'   di  buonuscita  sono attribuiti, in luogo
          della promozione, soppressa con   l'art. 1  della  presente
          legge,  6 aumenti  periodici  di  stipendio in  aggiunta  a
          qualsiasi altro beneficio spettante.
            (Gli  aumenti  periodici di cui  al comma precedente sono
          attribuiti, in   luogo   della    promozione    dal  giorno
          antecedente   a  quello  del raggiungimento  del limite  di
          eta', soppressa   con   l'art. 1   della presente    legge,
          anche    ai    generali e   ai   colonnelli   in   servizio
          permanente effettivo  iscritti in quadro  di avanzamento  o
          che siano stati valutati una  o piu' volte giudicati idonei
          ma   non iscritti in quadro.  Per gli  ufficiali di  cui al
          presente comma  detti aumenti periodici non sono cumulabili
          con   il beneficio previsto  dall'art.  2,  secondo  comma,
          della legge 24 maggio 1970, n. 336)".
            -  Il    comma 9-bis dell'art. 32   della legge 19 maggio
          1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli  ufficiali  e
          sottufficiali  piloti  di  complemento delle Forze armate e
          modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980,  n.
          574,  riguardanti  lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
          delle  Forze armate  e della  Guardia di  finanza) inserito
          dall'art. 2,  comma 4, della  legge 27   dicembre 1990,  n.
          404, cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la
          facolta'  di  chiedere in   luogo della  promozione di  cui
          al comma  6 l'attribuzione,  dal giorno   antecedente    la
          cessazione   dal  servizio,  di  sei  scatti aggiuntivi  di
          stipendio    ai    soli   fini   pensionistici    e   della
          liquidazione della indennita'  di buonuscita. In tal   caso
          gli  stessi  hanno diritto alla  promozione, da considerare
          ad  anzianita', di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
          1980, n. 574, con decorrenza dal  giorno  succcessivo  alla
          loro  cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e'
          riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti, anche agli ufficiali
          cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
            - Il comma  15-bis del D.L. 16 settembre 1987,   n.  379,
          convertito,  con   modificazioni, dalla  legge  14 novembre
          1987,  n. 458   (Misure urgenti per   la  concessione    di
          miglioramenti  economici    al  personale militare e per la
          riliquidazione   delle  pensioni  dei  dirigenti  civili  e
          militari    dello   Stato   e   del   personale   ad   essi
          collegato   ed equiparato), come  sostituito  dall'art.  11
          della legge (8 agosto 1990, n. 231, cosi'  recita: "15-bis.
          Ai  sottufficiali    delle  Forze  armate,  compresi quelli
          dell'Arma  dei carabinieri e del   Corpo della  guardia  di
          finanza  sino  al  grado    di  maresciallo  capo  e  gradi
          corrispondenti, promossi   ai   sensi   della   legge    22
          luglio   1971,   n.   536,   ed  ai marescialli maggiori  e
          marescialli    maggiori aiutanti  ed appuntati, che cessano
          dal servizio per  eta' o perche'  divenuti  permanentemente
          inabili    al     servizio   incondizionato     o   perche'
          deceduti,     sono  attribuiti,     ai       soli      fini
          pensionistici   e   della  liquidazione dell'indennita'  di
          buonuscita,  sei  scatti  calcolati  sull'ultimo stipendio,
          ivi  compresi la retribuzione individuale  di anzianita'  e
          gli   scatti  generici,  in   aggiunta  a  qualsiasi  altro
          beneficio spettante.  Detto   beneficio  si  estende  anche
          ai  sottufficiali provenienti dagli appuntati  che  cessano
          dal  servizio   per gli stessi motivi  sopra specificati  a
          condizione  che abbiano  compiuto trenta anni  di  servizio
          effettivamente    prestato.  Del  predetto beneficio non si
          tiene  conto per il  calcolo dell'indennita' di  ausiliaria
          di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
            -   L'art.   32   del  D.Lgs.  12  maggio  1995,  n.  196
          (Attuazione dell'articolo  3 della   legge 6   marzo  1992,
          n. 216,  in materia  di riordino dei  ruoli, modifica  alle
          norme    di  reclutamento,    stato  ed  avanzamento    del
          personale   non direttivo    delle  Forze    armate)  cosi'
          recita:
            "Art.   32 (Disposizioni  diverse) -  1. Ai  volontari di
          truppa in servizio   permanente   delle   Forze      armate
          compete    il    trattamento stipendiale previsto   per gli
          appuntati e carabinieri  dell'Arma dei  carabinieri,  sulla
          base  della corrispondenza   dei gradi di  cui alla tabella
          "A/1"  allegata al   presente   decreto,   fatta  eccezione
          del  trattamento  accessorio e dell'indennita' pensionabile
          di cui all'art.  43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.
          121.
            2. Ad  essi sono  attribuite le indennita'  operative, di
          cui alla legge  23 marzo   1983, n.   78, e    l'indennita'
          militare    nelle  misure percepite dal   sergente o  gradi
          corrispondenti, nonche'    il  compenso  per    prestazioni
          straordinarie,   di cui  agli articoli  9 e  10 della legge
          8 agosto 1990, n. 231.
            3. Al trattamento di quiescenza dei volontari  di  truppa
          in servizio permanente si applicano le disposizioni di  cui
          agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29  dicembre 1973, n. 1092
          nonche'  dell'art.  1, comma 15- bis, del decreto-legge  16
          settembre  1987,  n.    379,  convertito,  dalla  legge  14
          novembre 1987, n.  468, come sostituito dall'art.  11 della
          legge 8 agosto 1990, n. 231".
            -  L'art.    21  della  legge    7  agosto 1990,   n. 232
          (Copertura   per le spese    derivanti    dall'applicazione
          dell'accordo    per    il    triennio 1988-1990 relativo al
          personale della  Polizia di Stato ed estensione agli  altri
          Corpi di polizia) e' il seguente:
            "Art. 21  (Modifica dell'art.  6-bis del decretolegge  21
          settembre  1987,  n.  387, convertito, con   modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al    personale
          della   Polizia   di  Stato  appartenente  ai    ruoli  dei
          commissari,   ispettori,   sovrintendenti,  assistenti    e
          agenti,       al       personale       appartenente      ai
          corrispondenti      ruoli  professionali dei sanitari e del
          personale della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
          tecnicoscientifica  o   tecnica ed al personale delle Forze
          di   polizia con qualifiche   equiparate, che  cessa    dal
          servizio  per  eta'    o perche'   divenuto permanentemente
          inabile al  servizio o perche'  deceduto, sono   attribuiti
          ai    fini  del   calcolo della   base pensionabile e della
          liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
          qualsiasi altro beneficio spettante,   sei scatti  ciascuno
          del  2,50  per   cento da calcolarsi sull'ultimo  stipendio
          ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e  i
          benefici stipendiali di cui  agli articoli  30 e  44  della
          legge  10 ottobre  1986, n.  668, all'art. 2, commi  5, 6 e
          10 e  all'art. 3, commi 3 e  6 del presente decreto.
            2.   Le  disposizioni di  cui  al  comma  1  si applicano
          anche   al personale che chieda   di  essere  collocato  in
          quiescenza  a  condizione  che abbia compiuto i 55 anni  di
          eta' e trentacinque anni di servizio utile; la  domanda  di
          collocamento    in  quiescenza deve essere prodotta entro e
          non oltre   il 30   giugno  dell'anno    nel  quale    sono
          maturate  entrambe    le  predette    anzianita';  per   il
          personale  che abbia  gia' maturato i 55  anni  di  eta'  e
          trentacinque  anni  di servizio utile alla data di  entrata
          in vigore    della  presente  disposizione,    il  predetto
          termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
            3. I provvedimenti di collocamento  a riposo del predetto
          personale  hanno    decorrenza  dal   1   gennaio dell'anno
          successivo  a quello  di presentazione della  domanda;  per
          le    domande  presentate entro   il 31 dicembre   1990  la
          decorrenza  dei  provvedimenti  di collocamento   a  riposo
          e' fissata per il 1 luglio 1991.
            3-bis.      Al  personale     dirigente  indicato     nel
          diciannovesimo  comma dell'art.  43 della  legge 1   aprile
          1981, n.  121, come  sostituito dall'art. 20 della legge 10
          ottobre  1986,  n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
          dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
          dal  servizio nelle  condizioni previste   dai commi   1  e
          2,  si  applica il   beneficio previsto dall'art.  13 della
          legge  10 dicembre 1973, n. 804".
             - L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, cosi' recita:
            "Art. 13   (Norma  transitoria  per    il  calcolo  delle
          pensioni).   - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia  ed i superstiti ed alle forme sostitutive  ed
          esclusive  della medesima,  e per   i  lavoratori  autonomi
          iscritti alle  gestioni speciali  amministrative dall'INPS,
          l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
            a)  della  quota  di  pensione corrispondente all'importo
          relativo   alle   anzianita'   contributive       acquisite
          anteriormente     al  1    gennaio  1993,  calcolato    con
          riferimento   alla   data di   decorrenza della    pensione
          secondo  la  normativa  vigente   precedentemente alla data
          anzidetta che a   tal  fine    resta  confermata    in  via
          transitoria,  anche    per quanto concerne  il  periodo  di
          riferimento  per   la   determinazione   della retribuzione
          pensionabile;
            b)   della     quota   di      pensione    corrispondente
          all'importo    del  trattamento    pensionistico   relativo
          alle  anzianita'  contributive acquisite a decorrere dal  1
          gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
          decreto".
            -  Il  comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
          recita: "9.  Con   effetto  dal   1   gennaio  1996,    per
          i    dipendenti      delle amministrazioni pubbliche di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29,
          iscritti   alle      forme   di      previdenza   esclusive
          dell'assicurazione   generale  obbligatoria,   nonche'  per
          le  altre categorie di  dipendenti iscritti  alle  predette
          forme   di   previdenza,   si  applica,     ai  fini  della
          determinazione della base    contributiva  e  pensionabile,
          l'art.    12 della   legge   30   aprile  1969, n.  153,  e
          successive modificazioni   ed integrazioni.    Con  decreto
          del  Ministro  del  tesoro    sono definiti i   criteri per
          l'inclusione   nelle predette  basi  delle    indennita'  e
          assegni  comunque denominati   corrisposti ai dipendenti in
          servizio all'estero".
            - Il   comma 23 dell'art. 1   della  legge  n.  335/1995,
          cosi'  recita:   "23.  Per i  lavoratori  di cui  ai  commi
          12 e  13  la pensione   e' conseguibile   a      condizione
          della    sussistenza    dei      requisiti    di anzianita'
          contributiva   e  anagrafica  previsti    dalla   normativa
          previgente,  che  a    tal  fine  resta confermata in   via
          transitoria come integrata   dalla   presente   legge.   Ai
          medesimi   lavoratori   e'  data facolta' di optare per  la
          liquidazione del trattamento  pensionistico  esclusivamente
          con    le  regole  del sistema   contributivo, ivi comprese
          quelle relative  ai requsiti  di accesso alla   prestazione
          di    cui al comma    19,  a    condizione    che   abbiano
          maturato   un'anzianita' contributiva pari   o superiore  a
          quindici anni di cui  almeno cinque nel sistema medesimo".
            -  Il  secondo   comma dell'art. 17 della legge 5  maggio
          1976, n. 187 (Riordinamento   di  indennita'    ed    altri
          provvedimenti    per  le   Forze armate) cosi'   recita: "A
          decorrere  dalla data di entrata  in vigore della  presente
          legge,  per  i    militari  dell'Esercito, della   Marina e
          dell'Aeronautica il servizio prestato  nelle condizioni  di
          impiego  di  cui   ai   predetti articoli   2   e   6,  con
          percezione  delle  relative indennita', e'   computato  con
          l'aumento    di  un  quinto.  Per   lo stesso personale, in
          servizio alla data   di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  sono   altresi' considerati   validi ai fini  della
          attribuzione del   predetto  beneficio   anche  i   periodi
          gia'   computati  per l'attribuzione dell'indennita'  e dei
          relativi aumenti  triennali di cui all'art.  10 della legge
          27  maggio 1970, n. 365,  e alla tabella VIII annessa  alla
          legge  predetta. L'aumento  non e'   cumulabile con  quello
          previsto    dall'art.  20 del   testo unico approvato   con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n.1092".
            -  Gli    articoli  19,  20,    21 e 22   del decreto del
          Presidente della Repubblica 29   dicembre 1973,  n.    1092
          (Approvazione del  testo unico delle norme  sul trattamento
          di  quiescenza    dei  dipendenti   civili e militari dello
          Stato), cosi' recitano:
            "Art.  19 (Servizio   di   navigazione   e servizio    su
          costa).  -    Il servizio   prestato dai   militari   della
          Marina a  bordo   di navi   in armamento o  in  riserva  e'
          aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per  il
          servizio  prestato da detti  militari sulla  costa in tempo
          di   guerra. E' pure  aumentato  di un  terzo  il  servizio
          di navigazione   compiuto dai   militari   dell'Arma    dei
          carabinieri,    del  Corpo  della guardia   di finanza, del
          Corpo delle  guardie di pubblica sicurezza  e   del   Corpo
          degli agenti  di  custodia,  nonche'  dagli appartenenti al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
            Il   beneficio   di   cui  al  precedente  comma  compete
          anche  agli ufficiali della Marina militare imbarcati  come
          medici  di  bordo o come commissari  per  l'emigrazione  su
          navi   mercantili   che   trasportano emigranti     e    al
          personale      civile,      compreso    quello     operaio,
          dell'amministrazione militare  che prende imbarco a   bordo
          delle navi militari.
            Il  servizio prestato  a bordo delle navi in armamento  o
          in riserva dai militari addetti alle macchine e'  aumentato
          di due quinti.
            Per  i  militari  dell'Esercito  e    dell'Aeronautica il
          servizio reso a bordo di navi  militari e quello reso sulla
          costa  in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
            Art. 20  (Servizio di volo).   - Il   servizio  di  volo,
          prestato   con  percezione    delle  relative    indennita'
          mensili, e'  aumentato di  un terzo.
            Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato  ai
          confini  di  terra  come sottufficiale o militare di truppa
          del Corpo della  guardia  di  finanza    e'  computato  con
          l'aumento  della  meta' per i  primi due anni e di un terzo
          per il tempo successivo.
            Se il servizio di cui al  comma precedente e' stato  reso
          in  periodi diversi,   l'aumento si  calcola come  se detto
          servizio fosse  stato prestato senza interruzione.
            Art.  22  (Servizio prestato  nei  reparti  di correzione
          o  negli stabilimenti militari di pena). -  Il servizio del
          personale militare addetto ai reparti di correzione o  agli
          stabilimenti  militari  di pena si computa con l'aumento di
          un quinto".
            - Il quinto comma dell'art. 8   della legge  27  dicembre
          1973,  n.  838  (Ordinamento  degli  uffici  degli  addetti
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in  servizio
          all'estero e trattamento   economico  del  personale  della
          Difesa    ivi  destinato) e' il  seguente: "Al personale di
          cui  al   secondo   comma del   precedente   articolo    si
          applicano,   inoltre,  le  norme  che  regolano,    per  il
          personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai
          fini  del  trattamento di quiescenza, del servizio previsto
          nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
            - Il  quinto comma dell'art. 3   della  legge  27  maggio
          1977,  n.  284  (Adeguamento e riordinamento  di indennita'
          alle forze   di polizia  ed  al  personale    civile  degli
          istituti  penitenziari),    cosi'  recita:  "Ai  fini della
          liquidazione e  riliquidazione delle pensioni, il  servizio
          comunque    prestato con   percezione  dell'indennita'  per
          servizio   di istituto o di    quelle  indennita'  da  essa
          assorbite    per effetto della legge 22  dicembre 1969,  n.
          967,  e' computato  con l'aumento  di un quinto".
            - Per il testo della tabella   A allegata alla  legge  n.
          335/1995, si veda in nota all'art. 3.