Art. 5.
                    Computo dei servizi operativi
           e riconoscimento dei servizi prestati preruolo

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, gli
aumenti  del  periodo  di  servizio  di  cui all'articolo 17, secondo
comma,  della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e
22  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n.
838,  e  all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.
284,  e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
  2.  Per  il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato
in  tutto  o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto  1995,  n.  335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al
comma  1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai
fini  della  maturazione  anticipata  dei quaranta anni di anzianita'
contributiva  necessari  per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In
tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente
al  57  anno  di  eta'  indicato nella tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995.
  3.  Gli  aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni
massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche
per periodi di servizio comunque prestato.
  4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai
fini del trattamento previdenziale.
  5.   Per   il  personale  in  ferma  di  leva  prolungata  o  breve
l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
  6.  I  periodi  preruolo  per  servizio militare comunque prestato,
nonche'  quelli  utili  ai fini previdenziali, anche antecedentemente
alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.