Art. 6.
                 Accesso alla pensione di anzianita'

  1.  Il  diritto  alla pensione di anzianita' si consegue secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi 25, 26, 27 e 29, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2.  In  considerazione della specificita' del rapporto di impiego e
delle  obiettive  peculiarita'  ed esigenze dei rispettivi settori di
attivita',  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si consegue,
altresi',  al  raggiungimento  della  massima anzianita' contributiva
prevista  dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in
ragione  dell'aliquota  annua  di  rendimento di cui all'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni
percentuali  previste  dalla  citata  legge  n.  335  del 1995, ed in
corrispondenza  dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata
al presente decreto.
 
          Note all'art. 6:
            - I  commi 25,  26, 27 e  29 dell'art. 1  della legge  n.
          335/1995, cosi' recitano:
            "25.   Il   diritto  alla   pensione  di  anzianita'  dei
          lavoratori  dipendenti    a    carico    dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la  vecchiaia ed
          i  superstiti  e    delle  forme    di  essa sostitutive ed
          esclusive si consegue:
            a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
          superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57  anni  di
          eta' anagrafica;
            b)  al  raggiungimento di  un'anzianita' contributiva non
          inferiore a 40 anni;
            c) al raggiungimento di   un'anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  37 anni, o comunque a  quella riportata nella
          colonna 2 dell'allegata tabella B,  se superiore, nei  casi
          in  cui  il  rapporto   di lavoro sia stato trasformato  in
          rapporto  di lavoro  a tempoparziale,  ai sensi dell'art. 5
          del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.    726,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
          successive   modificazioni.   La   pensione   maturata   e'
          cumulabile  con  la  retribuzione ed e'  ridotta in ragione
          inversamente  proporzionale alla riduzione, non   superiore
          al    50  per   cento, dell'orario   normale di  lavoro; la
          somma  della  pensione  e  della    retribuzione  non  puo'
          comunque  superare l'ammontare della retribuzione spettante
          al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la
          sua opera a tempo pieno.
            26.  Per    i lavoratori dipendenti iscritti   alle forme
          previdenziali di  cui al  comma  25, fermo   restando    il
          requisito   dell'anzianita' contributiva  pari o  superiore
          a  trentacinque anni,  nella fase  di prima   applicazione,
          il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si consegue in
          riferimento  agli  anni indicati   nell'allegata tabella B,
          con il requisito  anagrafico di cui alla medesima   tabella
          B,  colonna  1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica,
          al conseguimento della maggiore    anzianita'  contributiva
          di  cui alla  medesima tabella  B, colonna 2.
            27.  Il  diritto alla pensione   anticipata di anzianita'
          per  le   forme   esclusive   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti
          e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi
          previsti dal comma 26, anche:
            a)  ferma    restando  l'eta' anagrafica prevista   dalla
          citata tabella B, in base alla  previgente disciplina degli
          ordinamenti prevideniali di   appartenenza  ivi    compresa
          l'applicazione     delle      riduzioni  percentuali  sulle
          prestazioni di  cui all'art.  11, comma  16, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            b) a   prescindere dall'eta'  anagrafica    di  cui  alla
          lettera  a), in presenza   dei   requisiti   di  anzianita'
          contributiva      indicati  nell'allegata  tabella  C,  con
          applicazione delle riduzioni percentali  sulle  prestazioni
          di  cui all'allegata   tabella D che operano altresi' per i
          casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i  37
          anni  alla  data  del  31 dicembre 1995.   I lavoratori, ai
          quali si applica la predetta tabella   D, possono  accedere
          al  pensionamento al   1 gennaio dell'anno    successivo  a
          quello  di    maturazione   del     requisito  contributivo
          prescritto.
            28. (Omissis).
            29.  I  lavoratori,  che risultano essere in possesso dei
          requisiti di cui ai commi 25,  26, 27, lettera  a),  e  28:
          entro  il  primo trimestre dell'anno,  possono  accedere al
          pensionamento  di  anzianita' al   1 luglio dello    stesso
          anno,    se di   eta' pari o  superiore a  57 anni; entro i
          secondo trimestre,  possono accedere  al pensionamento   al
          1 ottobre dello  stesso anno, se  di eta' pari  o superiore
          a    57  anni;  entro il   trimestre, possono accedere   al
          pensionamento al  1 gennaio dell'anno successivo; entro  il
          quarto  trimestre,  possono accedere al pensionamento  al 1
          aprile  dell'anno    successivo.  In    fase  di      prima
          applicazione,  la  decorrenza delle pensioni e' fissata con
          riferimento ai  requisiti  di  cui  alla  allegata  tabella
          E   per   i  lavoratori dipendenti  e autonomi,  secondo le
          decorrenze ivi  indicate. Per   i lavoratori iscritti    ai
          regimi esclusivi  dell'assicurazione generale obbligatoria,
          che  accedono al pensionamento secondo  quanto previsto dal
          comma  27,  lettera  b),  la   decorrenza della pensione e'
          fissata al 1 gennaio dell'anno  successivo  a    quello  di
          maturazione del requisito di anzianita' contributiva".
            -  Il    comma 1   dell'art. 17  della legge 23  dicembre
          1994,  n. 724 (Misure di  razionalizzazione della   finanza
          pubblica)    cosi' recita:  "1. Con  effetto dal  1 gennaio
          1995 le  disposizioni in  materia di aliquote   annue    di
          rendimento   ai   fini   della determinazione  della misura
          della pensione  dell'assicurazione generale    obbligatoria
          dei  lavoratoridipendenti,    pari al   2 per   cento, sono
          estese  ai    regimi  pensionistici            sostitutivi,
          esclusivi          ed        esonerativi dell'assicurazione
          predetta, per  le  anzianita'  contributive o  di  servizio
          maturate a decorrere da tale data".