Art. 7. Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008. 2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale gia' collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 4. Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. 7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di eta'.
Note all'art. 7: - Il comma 5 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 cosi' recita: "5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianita', a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado". - Il comma 5 dell'art. 43 della legge n. 224/1986, cosi' recita: "5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'". - Gli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). "Art. 29. - Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli artt. 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, e' collocato a disposizione con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo. Art. 41. - L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale. Art. 42. - L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio. L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento". - I commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica) sono i seguenti: "L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del grado col quale vi e' stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'". - L'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 e' il seguente: "Art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. 2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa". - L'art. 1 del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 (Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare) e' il seguente: "Art. 1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare che abbia gia' presentato domanda di cessazione dal servizio puo' produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - L'art. 1 del D.L. 29 novembre 1996, n. 606 (Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare) e' il seguente: "Art. 1. - 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guadia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1 gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso". - Il comma 178 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, cosi' recita: "178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito".