Art. 7.
                          Norme transitorie

  1.  In  fase  di  prima  applicazione,  i  limiti  di  eta'  per la
cessazione  dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente
elevati  al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno
per  gli  anni  dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al
2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008.
  2.  Il  periodo  di  otto  anni di permanenza in ausiliaria, per il
personale  gia'  collocato  o  da  collocare  in  tale  posizione, e'
gradualmente  ridotto  di un anno ogni tre anni, a partire dalla data
di  entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del
periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
  3.  Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque
anni,  maturati  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai
fini   pensionistici   e,  se  eccedenti  i  cinque  anni,  non  sono
ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1.
  4. Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5,
e  43,  comma  5,  della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere
esercitate  dal  personale  entro  un periodo massimo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente
a  disposizione  antecedentemente  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  applicazione  del  combinato  disposto  degli
articoli  29,  41  e  42  della  legge 12 novembre 1955, n. 1137, che
cessano  dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e
4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il
trattamento  di  quiescenza  previsto  nei  casi  di  cessazione  dal
servizio  permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche'
in  possesso  dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione
di  vecchiaia  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
  6.  Per  un  periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  il  collocamento  in  ausiliaria puo' avvenire, altresi', a
domanda  dell'interessato  che  abbia prestato non meno di 40 anni di
servizio  effettivo.  Il  periodo  di permanenza in tale posizione e'
pari a 5 anni.
  7.  Il  personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al
comma  6,  qualora  sia  stato  collocato  nella  riserva per diretto
effetto  dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505,
dell'articolo  1  del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche'
dell'articolo  1,  comma  178,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale
posizione  e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal
momento  di  cessazione  dal  servizio  e,  comunque,  ha  termine al
compimento del 65 anno di eta'.
 
          Note all'art. 7:
            -  Il  comma 5 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 cosi'
          recita: "5.   I  tenenti  colonnelli  e  gradi  equiparati,
          appartenenti  a  tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della
          Marina, dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di    finanza,
          qualora    cessino dal   servizio per  le cause  di cui  ai
          paragrafi b),   d) ed e)  dell'art.    33  della  legge  10
          aprile  1954,  n.    113,    vengono  promossi    al  grado
          superiore  il    giorno  precedente    la  cessazione   dal
          servizio,  e  per  il  ruolo  ad esaurimento anche oltre il
          grado massimo previsto,  considerando  tale  promozione  ad
          anzianita', a condizione che abbiano compiuto trent'anni di
          servizio  effettivamente  prestato  oppure  sette  anni  di
          permanenza nel grado".
            - Il   comma 5 dell'art. 43   della  legge  n.  224/1986,
          cosi'  recita:   "5. Il Ministro della difesa e il Ministro
          delle finanze, nell'ambito delle   rispettive   competenze,
          hanno  facolta',  in  relazione  alle esigenze di servizio,
          di  disporre  il collocamento in ausiliaria degli ufficiali
          che ne facciano domanda e  si trovino a non piu' di quattro
          anni  dal  limite  di  eta'.  Ai    predetti  ufficiali  si
          applicano   le  norme  di  cui  al    secondo  periodo  del
          precedente comma 4.  Le cessazioni dal servizio di  cui  al
          presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle
          per il raggiungimento dei limiti di eta'".
            -  Gli  articoli    29, 41 e 42   della legge 12 novembre
          1955,  n.  1137  (Avanzamento        degli        ufficiali
          dell'Esercito,  della   Marina   e dell'Aeronautica).
            "Art.      29.  -     Agli     ufficiali  valutati    per
          l'avanzamento  e'    data  comunicazione   dell'esito   del
          giudizio.
            Salvo  quanto    disposto  nel successivo   comma e negli
          artt.  63, 64, 85, 88, 96   e 97,  l'ufficiale  non  idoneo
          all'avanzamento  non e' piu' valutato per l'avanzamento  e,
          se in servizio  permanente effettivo e di grado superiore a
          capitano      o   grado   corrispondente,  e'  collocato  a
          disposizione  con decorrenza   dal   1 gennaio    dell'anno
          successivo    a  quello  di determinazione dell'aliquota di
          valutazione nella quale era compreso.
            La   non   idoneita'   all'avanzamento    nel    servizio
          permanente    non  impedisce  l'avanzamento  dell'ufficiale
          nella posizione di congedo.
            Art. 41. - L'ufficiale, che abbia  rinunciato ai corsi  o
          agli  esami  prescritti ai fini dell'avanzamento o che  non
          vi sia stato ammesso o che  non li  abbia superati,  quando
          sia  compreso nella  aliquota di ruolo,  e'  considerato  a
          tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
            La  rinuncia  deve  risultare  da  dichiarazione  scritta
          dell'ufficiale.
            Art.  42.  -  L'ufficiale che sia in condizione di essere
          valutato  per  l'avanzamento  puo'  presentare  domanda  di
          rinuncia  all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere
          motivata.
            Il  Ministro decide  sull'accoglimento della  domanda  in
          relazione alle esigenze del servizio.
            L'ufficiale, nei cui  riguardi sia accolta la  domanda di
          rinuncia,  e'  considerato  a  tutti gli effetti non idoneo
          all'avanzamento".
            - I  commi 3 e 4   dell'art. 20 della   legge  10  aprile
          1954,      n.  113  (Stato          degli         ufficiali
          dell'esercito,    della     Marina     e  dell'Aeronautica)
          sono i seguenti:
            "L'ufficiale collocato  a disposizione  permane in  detta
          posizione  fino  al raggiungimento   del limite di eta' del
          grado   col quale vi  e'  stato  collocato,  ma  non  oltre
          quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato
          non idoneo all'avanzamento.
            All'ufficiale che cessa dal  servizio permanente per aver
          raggiunto  il  periodo  di  quattro  anni  di  cui al comma
          precedente si applicano le norme stabilite  dalla  presente
          legge    per  gli  ufficiali    che  cessano  dal  servizio
          permanente per eta'".
             - L'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 e' il seguente:
            "Art. 2 (Requisiti assicurativi  e  contributivi  per  il
          pensionamento  di     vecchiaia).   -    1.   Nel    regime
          dell'assicurazione   generale obbligatoria per i lavoratori
          dipendenti   ed i lavoratori  autonomi  il  diritto    alla
          pensione  di   vecchiaia   e'   riconosciuto quando   siano
          trascorsi       almeno    venti       anni      dall'inizio
          dell'assicurazione  e risultino  versati o  accreditati  in
          favore   dell'assicurato      almeno   venti      anni   di
          contribuzione,  fermi restando  i requisiti  previsti dalla
          previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
            2. In fase di prima applicazione i requisiti  di  cui  al
          comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
             3. In deroga ai commi 1 e 2:
            a)  continuano  a  trovare  applicazione  i  requisiti di
          assicurazione e contribuzione previsti    dalla  previgente
          normativa  nei    confronti dei soggetti   che li   abbiano
          maturati  alla data  del 31   dicembre 1992,  ovvero    che
          anteriormente    a   tale data  siano  stati  ammessi  alla
          prosecuzione   volontaria   di    cui    al  decreto    del
          Presidente   della Repubblica 31 dicembre  1971, n. 1432, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
            b)   per  i    lavoratori    subordinati  che     possono
          far       valere  un'anzianita'  assicurativa    di  almeno
          venticinque anni,  occupati per almeno   dieci  anni    per
          periodi    di durata   inferiore a   52 settimane nell'anno
          solare,  e' fatto  salvo il  requisito contributivo  per il
          pensionamento  di  vecchiaia  previsto   dalla   previgente
          normativa;
            c)    nei  casi    di lavoratori   dipendenti   che hanno
          maturato al  31 dicembre 1992  una anzianita'  assicurativa
          e contributiva  tale che, anche se incrementata dai periodi
          intercorrenti tra la  predetta  data  e  quella    riferita
          all'eta'    per  il    pensionamento  di    vecchiaia,  non
          consentirebbe loro di   conseguire i requisiti  di  cui  ai
          commi   1  e  2,  questi  ultimi  sono  corrispondentemente
          ridotti fino al limite  minimo  previsto  dalla  previgente
          normativa".
            -   L'art.   1   del  D.L.  28  settembre  1996,  n.  505
          (Disposizioni  urgenti  per  disincentivare   l'esodo   del
          personale militare) e' il seguente:
            "Art.    1. -  1. A  decorrere dalla  data di  entrata in
          vigore del presente  decreto e  fino  al  31 dicembre  1997
          il collocamento  in ausiliaria del personale militare delle
          Forze armate, compresa l'Arma dei    carabinieri,    e  del
          Corpo   della  guardia di  finanza,  avviene esclusivamente
          a   seguito di   cessazione dal servizio    permanente  per
          raggiungimento  del  limite  di  eta' previsto per il grado
          rivestito.
            2.  Il personale  militare  che abbia   gia'   presentato
          domanda    di cessazione   dal   servizio   puo'   produrre
          istanza  di   revoca   entro quarantacinque giorni    dalla
          data di  entrata in vigore  del presente decreto".
            -  L'art.  1  del  D.L. 29   novembre 1996, n. 606 (Norme
          transitorie in materia di collocamento   in ausiliaria  del
          personale  militare) e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  A decorrere dal   28 settembre 1996, le
          domande per il collocamento  in  ausiliaria  del  personale
          militare   delle   Forze   armate,   compresa   l'Arma  dei
          carabinieri, e del Corpo della guadia di finanza, che   non
          abbia    raggiunto   i limiti   di eta'   previsti   per il
          grado rivestito,   non possono   essere  prese    in  esame
          prima  del    1  gennaio  1997. La presente disposizione si
          applica anche alle  domande  accolte  il  cui  procedimento
          amministrativo non sia definitivamente concluso".
            -  Il  comma    178 dell'art. 1 della legge n.  662/1996,
          cosi' recita:  "178. A decorrere dal 28  settembre  1996  e
          fino  al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del
          personale militare delle Forze  armate,  compresa    l'Arma
          dei    carabinieri,    e del   Corpo   della   guardia   di
          finanza, avviene esclusivamente a   seguito  di  cessazione
          dal servizio permanente  per raggiungimento  del limite  di
          eta'  previsto per  il grado rivestito".