Art. 8.
                          Entrata in vigore

  1.  Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal
1  gennaio  1998.  Fino  a  quella  data  continuano ad applicarsi le
disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti,  e,  se  piu' favorevole,
quella  dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
 
          Nota all'art. 8:
            -  Il    comma  1 dell'art. 17   della legge n. 724/1994,
          cosi' recita:  "1. Con  effetto dal   1 gennaio    1995  le
          disposizioni  in  materia di aliquote  annue  di rendimento
          ai   fini   della  determinazione    della  misura    della
          pensione    dell'assicurazione  generale   obbligatoria dei
          lavoratori dipendenti,  pari al  2 per cento,  sono  estese
          ai   regimi   pensionistici  sostitutivi,  esclusivi     ed
          esonerati dell'assicurazione predetta, per   le  anzianita'
          contributive  o   di servizio  maturate a decorrere da tale
          data".