Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosita' pendenti 1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avra' applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si e' verificata la morosita'. 2. Il gestore ha altresi' il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonche' nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalita' informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.