Art. 11.
         Nuove attivazioni di abbonati con morosita' pendenti
  1. Nel caso  di nuova domanda di abbonamento presentata  da chi sia
stato  in  precedenza  abbonato  moroso, il  gestore  ha  diritto  di
subordinare  il nuovo  abbonamento al  pagamento delle  somme rimaste
insolute. Al fine  di evitare situazioni di  insolvenza preordinata o
di  frodi, tale  diritto  del gestore  avra'  applicazione anche  nei
confronti  delle   domande  di  nuovi  abbonamenti   o  di  trasloco,
presentate da conviventi o  coabitanti dell'abbonato moroso, relative
all'impianto per il quale si e' verificata la morosita'.
  2. Il gestore ha altresi' il diritto di subordinare l'attivazione o
proseguire  la fornitura  del  servizio telefonico  nei confronti  di
coloro che (protestati, falliti,  insolventi fraudolenti, nonche' nei
casi  di  truffa   o  di  altri  reati   connessi  alla  criminalita'
informatica)  abbiano  condizioni  patrimoniali   tali  da  porre  in
evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate
idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.