Art. 3.
               Utilizzo del servizio da parte di terzi
  1. L'abbonato puo' permettere ad altri di usufruire del servizio ma
non  puo' chiedere  un  corrispettivo maggiore  di quanto  l'abbonato
medesimo e' tenuto a corrispondere  al gestore, a titolo di traffico,
in relazione alle condizioni economiche vigenti.
  2.  E' proibita  la cessione  a terzi,  per qualsiasi  ragione, del
contratto di abbonamento telefonico.
  3.  La  violazione  delle   disposizioni  sopracitate  comporta  la
restituzione  dell'importo non  dovuto  e da'  titolo  al gestore  di
risolvere il contratto.