Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi 1. L'abbonato puo' permettere ad altri di usufruire del servizio ma non puo' chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo e' tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti. 2. E' proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico. 3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e da' titolo al gestore di risolvere il contratto.