Art. 8.
                Modifica delle condizioni di contratto
  1. Le  modifiche del presente regolamento  possono essere richieste
dal gestore sulla base di motivate esigenze.
  2.   Il  gestore   si  impegna   a  dare   tempestivamente  notizia
all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso
idonea  campagna informativa  o  tramite bolletta  con almeno  trenta
giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a
fornire  al  riguardo  idonea   comunicazione  scritta  annessa  alla
bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.