Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto 1. Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze. 2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.