Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro 1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto e' intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennita' di subentro. L'indennita' di subentro non e' dovuta nei casi di successione "mortis causa" a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. 2. L'indennita' di subentro non e' inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si da' luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.