Art. 9.
        Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro
  1.  Il  cambiamento della  persona  fisica  o  giuridica a  cui  il
contratto  e' intestato  rende  necessario il  perfezionamento di  un
nuovo  contratto   e  il   pagamento  dell'indennita'   di  subentro.
L'indennita'  di  subentro non  e'  dovuta  nei casi  di  successione
"mortis  causa"  a  titolo  universale o  particolare,  o  quando  il
subentro  avviene   fra  persone   conviventi  dello   stesso  nucleo
familiare.
  2.  L'indennita' di  subentro non  e'  inoltre dovuta  nei casi  di
trasformazione  della  denominazione o  della  ragione  sociale o  di
cambio di  titolare di  impresa. Non  si da'  luogo a  cambiamenti di
intestazione  nei  confronti  dell'abbonato  moroso  a  meno  che  il
subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.