IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 120, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   per   la   revisione    organica    della    disciplina
dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Definizione degli accertamenti 
 
  1. L'accertamento delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto puo' essere definito con adesione  del  contribuente,
secondo le disposizioni seguenti. 
  2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e  donazioni,  di
registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di  valore
degli immobili, compresa quella decennale, puo' essere  definito  con
adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo  le  disposizioni
seguenti. 
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
           - L'art. 87, comma quinto, della  Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
           -  Si  riporta  il  testo  del comma 120 dell'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n.  303  del  28
          dicembre  1996), recante "Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica":
           "120. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti  legislativi  recanti  disposizioni  per  la
          revisione  organica,  a  scopo  di  semplificazione  e   di
          ampliamento   dell'ambito   applicativo,  della  disciplina
          dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2 - bis
          e 2-ter del decreto - legge  30  settembre  1994,  n.  564,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui
          all'art. 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          546,  secondo  il  criterio  indicato  alla lettera i), con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
           a)  applicazione  dell'accertamento   con   adesione   nei
          riguardi  di  tutti  i contribuenti e di tutte le categorie
          reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per
          i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'art.
          3  del  decreto  -  legge  30  settembre  1994,   n.   564,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140  dell'art.  2  della
          presente legge;
           b)  coordinamento  della  disciplina dell'accertamento con
          adesione  con  quella   della   conciliazione   giudiziale,
          stabilendo    l'identita'    delle   materie   oggetto   di
          definizione, nonche' delle cause di esclusione e  ampliando
          il  termine  di  impugnazione  dell'atto di accertamento in
          caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della
          disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
           c) regolamentazione degli  effetti  della  definizione  ai
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, stabilendo che la
          stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli
          fini di tale imposta e che,  in  caso  di  rettifica  delle
          dichiarazioni  dei  redditi,  l'imposta sul valore aggiunto
          debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi  di
          reddito  rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando
          l'aliquota media  determinata  tenendo  anche  conto  della
          esistenza  di  operazioni  non  soggette  ad imposta ovvero
          soggette a regimi speciali;
           d) possibilita' di  definire  anche  le  rettifiche  delle
          dichiarazioni  basate  sulla  determinazione  sintetica del
          reddito  complessivo  netto  e  quelle  effettuabili  senza
          pregiudizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice  anche  a
          seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
           e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti  sono
          stati   effettuati   accessi,  ispezioni  e  verifiche,  di
          richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni  ai
          fini dell'eventuale definizione;
           f)   previsione   della  possibilita'  di  procedere  alla
          definizione anche delle rettifiche delle  dichiarazioni  la
          cui  copia  sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di
          controllo,  stabilendo  l'obbligo  di  conservazione  della
          detta  copia  per i soggetti che devono tenere le scritture
          contabili  e  la  loro  utilizzabilita'  anche  in  sede di
          attestazione    della    situazione    fiscale    a    fini
          extratributari;
           g)  previsione  di  un'unica  procedura di definizione nei
          riguardi delle societa' o associazioni di  cui  all'art.  5
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in
          forma  societaria  e  dei  soci  o  associati  nonche'  del
          coniuge,   da   effettuare   presso   l'ufficio  competente
          all'accertamento    nei    riguardi     delle     societa',
          dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
           h)   revisione   della   disciplina  degli  effetti  della
          definizione, prevedendo che gli stessi si  estendono  anche
          ai  contributi  previdenziali  e  assistenziali la cui base
          imponibile e' riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui
          redditi  e  che  e'  esclusa  la  punibilita'  per  i reati
          previsti dal decreto  -  legge  10  luglio  1982,  n.  429,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
          n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, coma 3,  e  4
          dello  stesso  decreto;  previsione  che la definizione non
          pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione  accertatrice
          entro i termini di legge qualora:
           1)  formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili
          senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero
          riguardanti  i  soci,  gli  associati  e  il  coniuge   che
          effettuano  la  definizione  con  la procedura di cui alla,
          lettera g);
           2)  successivamente   alla   definizione   sia   accertata
          l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa,
          limitatamente   agli   elementi,  dati  e  notizie  di  cui
          l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un  maggior  reddito
          superiore  al  50 per cento del reddito definito e comunque
          non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero  sia
          accertato   il   reddito  delle  societa'  od  associazioni
          indicate nell'art. 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  o  delle  aziende
          coniugali  non gestite in forma societaria cui partecipa il
          contribuente interessato nei cui confronti e'  avvenuta  la
          definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
           i)   previsione   della   possibilita'   di  effettuare  i
          versamenti conseguenti alla definizione  in  forma  rateale
          con prestazione di idonea garanzia".
           -  Il testo del comma 13 dell'art. 3 della citata legge n.
          662/1996 e' il seguente: "13.  Entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  istituita  una
          commissione   composta  da  quindici  senatori  e  quindici
          deputati,  nominati  rispettivamente  dal  Presidente   del
          Senato  della  Repubblica e dal Presidente della Camera dei
          deputati nel rispetto della  proporzione  esistente  tra  i
          gruppi  parlamentari,  sulla  base  delle  designazioni dei
          gruppi medesimi.".