Art. 2.
      Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi
                 e nell'imposta sul valore aggiunto

  1.  La  definizione  delle imposte sui redditi ha effetto anche per
l'imposta sul valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa
rilevanti.  In  tal  caso  l'imposta sul valore aggiunto e' liquidata
applicando,  sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai
fini  della  stessa,  l'aliquota  media  risultante  dal rapporto tra
l'imposta  relativa  alle  operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata
detraibile  forfettariamente  in relazione ai singoli regimi speciali
adottati,  e  il  volume  d'affari  incrementato delle operazioni non
soggette  ad  imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo
di  dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le
fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Puo'  essere  oggetto  di  definizione  anche la determinazione
sintetica del reddito complessivo netto.
  3.   L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto  ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese
e  di  arti  e  professioni,  nonche'  ai  fini extratributari, fatta
eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base
imponibile  e'  riconducibile  a quella delle imposte sui redditi. La
definizione   esclude,  anche  con  effetto  retroattivo,  in  deroga
all'articolo  20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilita' per
i   reati   previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n. 516,
limitatamente  ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non
esclude  comunque  la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
  4.  La  definizione  non  esclude l'esercizio dell'ulteriore azione
accertatrice  entro  i  termini previsti dall'articolo 43 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo
all'accertamento  delle  imposte  sui redditi, e dall'articolo 57 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
    a)  se  sopravviene  la  conoscenza di nuovi elementi, in base ai
quali  e'  possibile  accertare  un  maggior  reddito,  superiore  al
cinquanta  per  cento del reddito definito e comunque non inferiore a
centocinquanta milioni di lire;
    b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
    c)   se   la   definizione   riguarda   i  redditi  derivanti  da
partecipazione   nelle   societa'   o   nelle  associazioni  indicate
nell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
    d)  se  l'azione  accertatrice  e' esercitata nei confronti delle
societa'  o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera
c),  alle  quali  partecipa  il  contribuente  nei  cui  riguardi  e'
intervenuta la definizione.
  5.  A  seguito  della  definizione,  le  sanzioni per le violazioni
concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione  commesse nel periodo
d'imposta,  nonche'  per le violazioni concernenti il contenuto delle
dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura
di  un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate  in  sede  di  liquidazione  delle  dichiarazioni  ai sensi
dell'articolo  36-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 60, sesto comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' di
quelle  concernenti  la  mancata, incompleta o non veritiera risposta
alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi  previdenziali  e  assistenziali  di cui al comma 3 non si
applicano sanzioni e interessi.
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  5 si applicano anche in
relazione  ai  periodi  d'imposta  per  i  quali  era  applicabile la
definizione  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994,  n.  656, e dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  7.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
 
Note all'art. 2:
           -  ll testo dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
          recante "Norme generali per la repressione delle violazioni
          delle leggi finanziarie" e' il seguente:
           "Art. 20. - Le disposizioni penali delle leggi finanziarie
          e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi
          si applicano ai fatti  commessi  quando  tali  disposizioni
          erano  in  vigore, ancorche' le disposizioni medesime siano
          abrogate o modificate al tempo della loro applicazione".
           - Il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, (Gazzetta  Ufficiale  n.
          190  del  13  luglio  1982)  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 7 agosto  1982,  n.  516  reca  "Norme  per  la
          repressione  della  evasione  in  materia  di  imposte  sui
          redditi  e  sul  valore  aggiunto  e   per   agevolare   la
          definizione  delle pendenze in materia tributaria. Il testo
          dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del citato D.L. n. 429  /  1982
          e' il seguente:
           "3.  Chiunque  non  versa entro il termine previsto per la
          presentazione della dichiarazione annuale di  sostituto  di
          imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
          ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire
          venticinque  milioni  per  ciascun  periodo  d'imposta,  e'
          punito con la reclusione da tre mesi a tre anni  e  con  la
          multa  da  lire  tre  milioni  a lire cinque milioni; se il
          predetto ammontare complessivo e' superiore a dieci milioni
          di lire ma non a venticinque milioni di  lire  per  ciascun
          periodo  d'imposta  si  applica la pena dell'arresto fino a
          tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.
           4. Se coesitono i reati  di  mancata  presentazione  della
          dichiarazione  annuale  di sostituto d'imposta e di mancato
          versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi
          1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2".
           -  Il  testo dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600, (Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16  ottobre  1973)
          recante  "Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi" e' il seguente:
           "Art. 43 (Termine per l'accertamento).  -  Gli  avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
           Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
          presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai   sensi   delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere notificato  fino  al  31  dicembre  del  sesto  anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
           Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei   commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte".
           - Il testo dell'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
          (Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre  1972)  recante
          "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
          e' il seguente:
           "Art.  57  (Termine  per  gli  accertamenti). - Gli avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quarto anno successivo a quello in cui e' stata  presentata
          la dichirazione.
           In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,
          l'avviso di accertamento dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma  dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al 31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
           Fino   alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati  o modificati, mediante la notificazione di nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto".
           -  Il  testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Gazzetta  Ufficiale  n.   302 del 31 dicembre 1986), e' il
          seguente:
           "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associativa).  -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
           2. Le quote di  partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla  scrittura  privata  autenticatadi  costituzione o da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali.
           3. Ai fini delle imposte sui redditi:
           a)  le societa' di armamento sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle societa' in accomandita  semplice
          secondo  che  siano  state  costituite  all'unanimita'  o a
          maggioranza;
           b) le societa' di fatto sono equiparate alle  societa'  in
          nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali;
           c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite
          fra  persone  fisiche per l'esercizio in forma associata di
          arti e professioni sono equiparate alle societa'  semplici,
          ma  l'atto  o  la  scrittura  di cui al comma 2 puo' essere
          redatto fino alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi dell'associazione;
           d)  si considerano residenti le societa' e le associazioni
          che per la maggior parte del periodo di  imposta  hanno  la
          sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione o l'oggetto
          principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale
          e' determinato in base all'atto costitutivo,  se  esistente
          in   forma   di   atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
          autenticata,  e,  in  mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata.
           4.  I  redditi  delle  imprese  familiari  di cui all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
           a) che  i  familiari  partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di   imposta,    recante    la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
           b) che  la  dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
           c)   che   ciascun   familiare   attesti,   nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
           5. Si intendono per familiare, ai fini delle  imposte  sui
          redditi,  i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
          il secondo grado".
           - Il testo dell'art. 36-bis del citato D.P.R. n.  600/1973
          e' il seguente:
           "Art.  36-bis  (Liquidazione  delle imposte dovute in base
          alle  dichiarazioni).   -   Gli   uffici   delle   imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze,
          procedono entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello  di  presentazione  alla  liquidazione delle imposte
          dovute,  nonche'  ad  effettuare   rimborsi   eventualmente
          spettanti   in   base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta,  sulla  scorta  dei
          dati   e   degli  elementi  direttamente  desumibili  dalle
          dichiarazioni stesse e dai relativi allegati  ovvero  sulla
          base  dei  dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione
          finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.
           Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di
          rettifica   delle   dichiarazioni   e   senza   pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
           a) correggere gli errori materiali e di  calcolo  commessi
          dai  contribuenti  nella  determinazione degli imponibili e
          delle imposte e quelli  commessi  dai  sostituti  d'imposta
          nella determinazione delle ritenute alla fonte;
           b)  escludere  in  tutto  o  in  parte  lo  scomputo delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni richieste ai contribuenti  o  allegate  alle
          dichiarazioni  ovvero  delle  ritenute risultanti in misura
          inferiore  a  quella  indicata  nelle   dichiarazioni   dei
          contribuenti stessi;
           c)  escludere  le  detrazioni d'imposta non previste dalla
          legge  o  non  risultanti  dai   documenti   richiesti   ai
          contribuenti  o  allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
          di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,
          n. 413;
           d) ridurre le detrazioni esposte  in  misura  superiore  a
          quella   spettante   in  base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o allegati alle dichiarazioni o  agli  elenchi
          menzionati  nella  lettera  c) ovvero a quella spettante in
          base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
           e) escludere la deduzione dal  reddito  complessivo  delle
          persone  fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non
          risultanti  dai  documenti  richiesti  ai  contribuenti   o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella lettera c);
           f)  ridurre  la  deduzione  dal  reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri esposti in misura  superiore  a
          quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella  lettera  c)  ovvero  in  misura  eccedente  i limiti
          fissati dalla legge;
           g)  controllare  i  crediti  di  imposta  spettanti  e   i
          versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.
           Ai  fini dei precedenti commi il contribuente e' invitato,
          anche  a  mezzo  telefono  o  a  mezzo  posta,  a   fornire
          chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione
          e  ad  esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri
          documenti indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
          alleati o difformi dai dati forniti da terzi".
           -  Il  testo del comma 6 dell'art. 60 del citato D.P.R. n.
          633  /  1972  e'  il  seguente:  "L'imposta  non   versata,
          risultante   dalla   dichiarazione   annuale,  e'  iscritta
          direttamente nei ruoli a titolo  definitivo  unitamente  ai
          relativi interessi e alla sopratassa di cui all'art. 44. La
          stessa   procedura   deve  intendersi  applicabile  per  la
          maggiore imposta determinata a seguito della correzione  di
          errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede
          di   controllo   della   dichiarazione.   L'ufficio,  prima
          dell'iscrizione a ruolo. invita il contribuente  a  versare
          le   somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al  60
          per  cento  della  somma  non versata o versata in meno. Le
          somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio
          con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma".
           - Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n.  564
          (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 1994), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1994, n. 656,
          recante "Disposizioni urgenti in  materia  fiscale"  e'  il
          seguente:
           "Art.  3  (Accertamento  con adesione del contribuente per
          anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art.  2-bis
          del   presente   decreto,  limitamente  alle  dichiarazioni
          presentate  entro  il  30  settembre  1994,   puo'   essere
          effettuata  mediante  accettazione  degli  importi proposti
          dagli uffici  anche  sulla  base  di  elaborazioni  operate
          dall'anagrafe  tributaria  che  tengono conto, per ciascuna
          categoria economica, della distribuzione  dei  contribuenti
          per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi  e  di redditivita'
          risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte  non
          sono  dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella
          misura di un ottavo del minimo dovuto. La  definizione  non
          puo'  essere  effettuata  se,  entro  il 20 maggio 1995, e'
          stato notificato  processo  verbale  di  constatazione  con
          esito   positivo  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito  o
          dell'imposta sul valore aggiunto  o  notificato  avviso  di
          accertamento,  ad eccezione degli avvisi di accertamento di
          cui  all'art.  41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento
          con adesione, a condizione che il contribuente versi  entro
          il  15  dicembre  1995 le somme derivanti dall'accertamento
          parziale.
           2. Con regolamento, da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          disposizioni occorrenti per  l'applicazione  del  comma  1,
          nonche'  le  modalita'  di  pagamento, anche rateizzato, da
          effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.
           2-bis. Sono salvi gli  effetti  della  liquidazione  delle
          imposte  in base all'art. 36-bis del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con  esclusione
          di  quanto  disposto  dal  comma  1  dell'art.  11-bis  del
          decretolegge 19 settembre 1992,  n.  384,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,
          nonche' gli effetti derivanti dal controllo  formale  delle
          dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni
          dei dati dichiarati non esplicano  efficacia  ai  fini  del
          computo    della    maggiore   imposta   dovuta   in   base
          all'accertamento   con   adesione   per   anni   pregressi.
          L'accertamento  con adesione previsto dal presente articolo
          non modifica l'importo degli eventuali rimborsi  e  crediti
          derivanti  dalle  dichiarazioni  presentate  ai  fini delle
          imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
           2-ter. I soggetti  residenti  o  aventi  sede  nei  comuni
          individuati   ai   sensi   dell'art.   1,   comma   1,  del
          decreto-legge 24 novembre 1994, n.   646,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995, n.   22, a
          condizione che venga presentata  la  dichiarazione  di  cui
          all'art.  6,  comma  12, del predetto decretolegge, possono
          effettuare  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  virtu'
          dell'accertamento  con adesione di cui al presente articolo
          in due rate di pari importo, di cui  la  prima  da  versare
          entro  i termini previsti nel regolamento indicato al comma
          2,  e  la  seconda,  senza  interessi,  entro  i  sei  mesi
          successivi.
           2-quater.   Ai   fini  dell'applicazione  dei  criteri  di
          accertamento  con  adesione  di  cui   al   comma   1,   le
          disposizioni  di  detto  comma vanno interpretate nel senso
          che le elaborazioni operate dall'anagrafe  tributaria  sono
          effettuate  tenuto  conto,  ai fini della distribuzione dei
          contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi,  dei
          soggetti  che  hanno  esposto  in  dichiarazione  ricavi  o
          compensi  non  superiori  all'importo  indicato   nell'art.
          2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile.
           2-quinquies.     Le     maggiori     imposte     contenute
          complessivamente  nelle  proposte   di   accertamento   con
          adesione  sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
          parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le  persone
          fisiche  e  l'importo  di  lire  10  milioni  per gli altri
          soggetti.  Qualora  gli importi da versare complessivamente
          per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al
          presente articolo eccedano,  per  le  persone  fisiche,  la
          somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma
          di  lire  10  milioni, gli importi eccedenti possono essere
          versati in due rate, di pari importo,  entro  il  31  marzo
          1996  ed  entro  il  30  settembre  1996,  maggiorati degli
          interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
           2-sexies. La definizione  dell'accertamento  con  adesione
          del   contribuente  comporta  il  pagamento  delle  imposte
          liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177,  e,
          limitatamente   a   ciascuna   annualita'  definita,  rende
          definitiva la liquidazione delle imposte  risultanti  dalla
          dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
          agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita'
          di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.
           2-septies.  Se  il riporto delle perdite di impresa di cui
          all'art.   8, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   13  aprile  1995,  n.  177,  riguarda  periodi
          d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per  anni
          pregressi  non e' intervenuto, il recupero della differenza
          di imposta  dovuta  comporta  applicazione  delle  sanzioni
          ridotte  nella  misura  prevista  dal comma 5 dell'articolo
          2-bis senza applicazione di interessi.
           2-octies. L'accertamento con adesione per  anni  pregressi
          non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di
          imprese e di arti e professioni.
           2-nonies.  Qualora  l'accertamento  con  adesione per anni
          pregressi sia definito  ai  sensi  del  comma  2-quinquies,
          l'omesso  versamento  nei termini delle rate scadenti al 31
          marzo e al 30 settembre 1996  non  determina  l'inefficacia
          dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme
          non  corrisposte  alle  predette  scadenze  si applicano le
          disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa  pari
          al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta'
          in  caso  di  versamento  eseguito  entro  i  dieci  giorni
          successivi  alle  rispettive  scadenze,  e  gli   interessi
          legali.  Il versamento degli importi da effettuare entro il
          15  dicembre  1995  rende  applicabili,   le   disposizioni
          dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e  la  comunicazione  di
          cui   all'art.    6,  comma  3,  dello  stesso  decreto  va
          effettuata entro i quindici giorni successivi  al  predetto
          versamento".
           -  ll  testo  del  comma  137  dell'art.  2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
           "137. I soggetti che hanno dichiarato per  il  periodo  di
          imposta  1994  ricavi derivanti dall'esercizio di attivita'
          di impresa, di cui all'art. 53, comma 1, ad  esclusione  di
          quelli  indicati  nella  lettera  c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, o compensi
          derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
          non  superiore  a  lire  dieci  miliardi,  sono  ammessi  a
          definire  il reddito di impresa ovvero il reddito derivante
          dall'esercizio  di  arti  e  professioni  sulla  base   dei
          parametri  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n.  15  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 31
          gennaio 1996,  tenendo  conto  degli  elementi,  desumibili
          dalle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  ovvero  dal
          bilancio, opportunamente riclassificati per  l'applicazione
          dei  parametri. La disposizione si applica a condizione che
          i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per
          cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e  degli  altri
          componenti   positivi,   ad  esclusione  delle  plusvalenze
          diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie
          e delle sopravvenienze attive. La  definizione  ha  effetto
          anche  per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come
          indicato nell'art. 3, comma 183, della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549. La definizione non e' ammessa:
           a)  se,  alla  data  del  15  novembre  1996, ricorrono le
          ipotesi  indicate  nell'art.   2   -bis,   comma   2,   del
          decretolegge  30  settembre  1994,  n. 564, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  e
          successive modificazioni ed integrazioni;
           b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione".