Art. 3.
                   Definizione degli accertamenti
                    nelle altre imposte indirette

  1.   La   definizione  ha  effetto  per  tutti  i  tributi  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, dovuti dal contribuente, relativamente ai
beni  e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione
che  ha  formato  oggetto  di imposizione. Il valore definito vincola
l'ufficio  ad  ogni  ulteriore  effetto  limitatamente  ai menzionati
tributi.  Sono  escluse  adesioni parziali riguardanti singoli beni o
diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
  2.   Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non  derivano
necessariamente,  per  la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
ciascuna  di  esse,  se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce
oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
  3.  A  seguito  della  definizione,  le sanzioni dovute per ciascun
tributo  oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto
del minimo previsto dalla legge.
  4.   L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto  ad
impugnazione   e   non   e'   integrabile  o  modificabile  da  parte
dell'ufficio.