Art. 10
   (Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali)
    1.   I   soggetti  iscritti  all'INPS  per  i  propri  contributi
previdenziali,   ad  eccezione  dei  coltivatori  diretti,  e  quelli
iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare
l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei
redditi.   La   determinazione  del  contributo  dovuto  deve  essere
effettuata  sulla  base degli imponibili stabiliti con riferimento ai
redditi  e  ai  volumi  di  affari  dichiarati per l'anno al quale il
contributo  si  riferisce.  Con  lo  stesso decreto sono stabilite le
modalita'   di   attuazione   del   presente  articolo,  considerando
corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti
disposizioni.
    2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della
comunicazione  all'anagrafe  tributaria  cui le amministrazioni dello
Stato  sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo
e'  inserito  il seguente: "Nel medesimo decreto puo' essere previsto
anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti e casse previdenziali.".
 
          Note all'art. 10:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.     605     (Disposizioni     relative
          all'anagrafe    tributaria    e    al    codice fiscale dei
          contribuenti), come modificato dal presente articolo:
            "Art. 20. -  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  devono comunicare   all'anagrafe  tributaria  gli
          estremi  dei  contratti  di appalto,  di   somministrazione
          e    di  trasporto  conclusi  mediante scrittura privata  e
          non registrati.  Con decreto del   Ministro  delle  finanze
          sono  stabiliti    il  contenuto, i termini e  le modalita'
          della comunicazione.
            Fino  a quando  non sara'   diversamente stabilito    con
          decreto    del  Ministro    per le   finanze   in relazione
          all'attivazione del    sistema  informativo  del  Ministero
          delle    finanze,    le   pubbliche   amministrazioni   che
          corrispondono   ad   imprese      commerciali    contributi
          assoggettabili  a  ritenuta    di  acconto   ai sensi   del
          secondo comma  dell'art. 28   del decreto del    Presidente
          della  Repubblica    29  settembre  1973,    n. 600, devono
          comunicare  all'ufficio    delle  imposte    del  domicilio
          fiscale  dell'impresa  percipiente l'ammontare e la causale
          dei pagamenti fatti e l'importo  delle ritenute effettuate.
          La  comunicazione deve essere fatta entro il  30 giugno  di
          ciascun  anno  con    riferimento  alle  somme  corrisposte
          nell'anno precedente.
            I  soggetti  indicati    nell'art.  29  del decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  che hanno  operato le  relative
          ritenute   di acconto,    devono  trasmettere  all'anagrafe
          tributaria  gli    elenchi dei   percipienti ai  quali sono
          stati  corrisposti  compensi  o emolumenti  assoggettati  a
          ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro del tesoro, verranno  stabiliti
          il contenuto, i termini e le modalita' della  comunicazione
          per i  soggetti di cui al  primo comma del citato art.  29.
          Nel  medesimo decreto puo'  essere previsto anche l'obbligo
          di indicare i dati  relativi ai contributi dovuti agli enti
          e casse  previdenziali. Per i soggetti   di cui  al  quarto
          comma dello stesso  articolo,  il  contenuto,  i termini  e
          le  modalita'  della comunicazione  saranno  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  delle finanze,  previa  intesa  con
          le rispettive  Presidenze,  e  con  il segretario  generale
          della   Presidenza   della  Repubblica per  quanto concerne
          quest'ultima.
            Le comunicazioni  previste dal   secondo e   terzo  comma
          dell'art.  7  devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
          1977, all'ufficio delle imposte nella cui    circoscrizione
          hanno  sede le  camere di commercio, industria, artigianato
          ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri   cnti
          ed   uffici   preposti  alla tenuta  di  albi, registri  ed
          elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6".