Art. 11
          (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto)
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)   l'articolo   28   e'   sostituito  dal  seguente:  "Art.  28
(Dichiarazione  annuale)  -  1.  Tra  il 1 febbraio ed il 15 marzo di
ciascun   anno  il  contribuente  deve  presentare  la  dichiarazione
relativa  all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformita'  al  modello  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre
dell'anno  precedente  a  quello  in cui deve essere utilizzato. Sono
esonerati  dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che
nell'anno   solare   precedente   hanno   registrato   esclusivamente
operazioni  esenti  dall'imposta di cui all'articolo 10, salvo quelli
tenuti  alla  effettuazione  della  rettifica della detrazione di cui
all'articolo   19-bis.   I   contribuenti   con   periodo   d'imposta
coincidente,  agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi, con l'anno
solare  obbligati  alla  presentazione  anche della dichiarazione dei
redditi   e  di  quella  del  sostituto  d'imposta,  qualora  abbiano
effettuato  ritenute  alla  fonte  nei  riguardi di non piu' di dieci
soggetti,  devono  presentare, entro il termine di cui all'articolo 9
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  la  dichiarazione  unificata  annuale,  redatta  in conformita'
all'articolo 8 dello stesso decreto.
    2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari
per   l'individuazione   del   contribuente,  per  la  determinazione
dell'ammontare   delle   operazioni   e   dell'imposta   nonche'  per
l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri elementi richiesti nel
modello   di  dichiarazione,  esclusi  quelli  che  l'Amministrazione
finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
    3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate
per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale.
    4.  La  dichiarazione  annuale  deve  essere presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.";
    b)  nell'articolo  30,  primo  comma,  relativo al termine per il
versamento   della   differenza   tra   l'ammontare   dell'imposta  e
l'ammontare  delle  somme gia' versate mensilmente, le parole: "entro
il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
15  marzo  di  ciascun  anno  ovvero entro il termine previsto per il
pagamento  delle  somme  dovute  in base alla dichiarazione unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura
dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data";
    c)  nell'articolo  33,  primo  comma,  lettera b), riguardante il
termine  di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori,
le  parole:  "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno";
    d) nell'articolo 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del
contribuente,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli
obblighi  derivanti,  a  norma del presente decreto, dalle operazioni
effettuate  dal  contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli
eredi,  ancorche'  i relativi termini siano scaduti non oltre quattro
mesi  prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi
da tale data.";
    e)   nell'articolo   37,   concernente   la  presentazione  delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  il  primo comma e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni
previste  dal  presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di
nullita',  dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale.  La  nullita'  e'  sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dell'invito da
parte  dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente
competente.";
    2)   nel   secondo  comma,  concernente  l'ufficio  al  quale  va
presentata  la  dichiarazione,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
periodo:  "La  dichiarazione  annuale  dei contribuenti con esercizio
coincidente  con  l'anno  solare  agli  effetti della imposizione sui
redditi  deve  essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
 
          Note all'art. 11:
            -  Si riporta  il testo  vigente degli  articoli 10  e 19
          -bis del D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul valore  aggiunto), nonche' il
          testo  degli articoli 30, 33,  35 - bis e 37  del  medesimo
          decreto, come da ultimo modificati dal presente articolo:
            "Art.     10   (Operazioni    esenti  dall'imposta).    -
          Sono   esenti dall'imposta:
            1)   le   prestazioni  di    servizi    concernenti    la
          concessione   e  la negoziazione  di  crediti, la  gestione
          degli  stessi da  parte  dei concedenti e le operazioni  di
          finanziamento;  l'assunzione  di   impegni   di      natura
          finanziaria,   l'assunzione   di fidejussioni  e  di  altre
          garanzie  e  la  gestione  di   garanzie  di   crediti   da
          parte    dei concedenti;   le dilazioni   di pagamento,  le
          operazioni,   compresa la  negoziazione,    relative      a
          depositi      di    fondi,     conti   correnti, pagamenti,
          giroconti,   crediti  e   ad  assegni  o    altri   effetti
          commerciali,  ad   eccezione del   recupero di  crediti; la
          gestione di fondi comuni di investimento, le  dilazioni  di
          pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
            2)     le     operazioni    di       assicurazione,    di
          riassicurazione  e  di vitalizio;
            3) le operazioni  relative a valute estere  aventi  corso
          legale  e  a  crediti    in valute   estere, eccettuati   i
          biglietti e   le monete   da collezione   e    comprese  le
          operazioni  di  copertura dei  rischi  di cambio;
            4)  le  operazioni,   relative ad azioni, obbligazioni  o
          altri titoli non  rappresentativi  di  merci   e a    quote
          sociali,   eccettuate  la custodia e  l'amministrazione dei
          titoli; le  operazioni,    incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni,      eccettuate  la  custodia  e  amministrazione,
          relative  a valori  mobiliari e   a strumenti    finanziari
          diversi    dai  titoli.  Si    considerano in   particolare
          operazioni relative   a valori mobiliari  e    a  strumenti
          finanziari  i contratti  a termine  fermo su titoli e altri
          strumenti finanziari  e  le    relative  opzioni,  comunque
          regolati;  i contratti   a termine su tassi di interesse  e
          le relative opzioni;  i contratti  di  scambio di  somme di
          denaro  o di  valute determinate in funzione   di tassi  di
          interesse,  di tassi   di cambio o di indici  finanziari, e
          relative   opzioni; le opzioni su    valute,  su  tassi  di
          interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
            5)   le    operazioni  relative    alla  riscossione  dei
          tributi, comprese  quelle  relative    ai  versamenti    di
          imposte  effettuati per  conto dei contribuenti, a norma di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
            6) le   operazioni relative  all'esercizio  del    lotto,
          delle   lotterie   nazionali,   nonche'   quelle   relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle  scommesse di   cui
          al    decreto ministeriale   16 novembre   1955, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n.  273 del 26 novembre  1955,  e
          alla  legge    24  marzo    1942,  n.  315,    e successive
          modificazioni, ivi comprese  le  operazioni  relative  alla
          raccolta delle giuocate;
            7)    le    operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse  in occasione di  gare, corse, giuochi,  concorsi
          e competizioni   di  ogni  genere,    diverse  da    quelle
          indicate  al   numero precedente,  nonche' quelle  relative
          all'esercizio   del   giuoco   nelle   case    da    giuoco
          autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
            8) le locazioni  non finanziarie e gli  affitti, relative
          cessioni, risoluzioni  e  proroghe, di  terreni  e  aziende
          agricole,     di    aree  diverse  da  quelle  destinate  a
          parcheggio  di  veicoli,  per  le   quali   gli   strumenti
          urbanistici non prevedono  la destinazione edificatoria, ed
          i  fabbricati,    comprese  le pertinenze, le   scorte e in
          genere  i beni mobili  destinati durevolmente  al  servizio
          degli   immobili     locati  e  affittati,  esclusi  quelli
          strumentali che per  le  loro  caratteristiche  non    sono
          suscettibili   di   diversa  utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni  e  quelli  destinati  ad    uso  di  civile
          abitazione  locati dalle imprese che li hanno costruiti per
          la vendita;
            8-bis) le   cessioni di fabbricati,   o  di  porzioni  di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti diversi dalle imprese costruttrici   degli  stessi
          o  dalle    imprese che   vi hanno  eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici,  gli interventi di  cui all'art.  31,
          primo comma, lettere c), d) ed   e), della legge  5  agosto
          1978,  n.   457,   ovvero  dalle  imprese  che   hanno  per
          oggetto     esclusivo     o  principale      dell'attivita'
          esercitata     la   rivendita   dei   predetti fabbricati o
          delle predette porzioni;
            9)    le    prestazioni    di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni  di cui ai  numeri
          da  1 a 7,  nonche' quelle relative all'oro  e alle  valute
          estere,  compresi i   depositi anche   in  conto  corrente,
          effettuate  in relazione a  rapporti di cui siano  parti la
          Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi  o le banche
          agenti ai sensi dell' art. 4, ultimo  comma,  del  presente
          decreto;
              10) (Omissis).
            11)  le  cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani,  verghe,
          bottoni, granuli;
            12)  le  cessioni di   cui   al   n. 4)   dell'art.    2,
          fatte  ad  enti pubblici,     associazioni     riconosciute
          o     fondazioni     aventi esclusivamente   finalita'   di
          assistenza,   beneficienza,  educazione, istruzione, studio
          o ricerca scientifica;
            13)  le cessioni  di cui  al   n. 4),   dell'art. 2,    a
          favore    delle popolazioni  colpite da  calamita' naturali
          o catastrofi   dichiarate tali ai  sensi  della    legge  8
          dicembre  1970, n. 996,  o della legge 24 febbraio 1992, n.
          225;
            14)  le  prestazioni  di    trasporto   pubblico   urbano
          di      persone  effettuate    con  qualsiasi    mezzo.  Si
          considerano urbani  i trasporti effettuati  nel  territorio
          di  un  comune    o  tra comuni non distanti tra loro oltre
          cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti  mediante
          veicoli  da piazza.   Per i trasporti eseguiti con i  mezzi
          di cui alla legge 23   giugno 1927, n. 1110    e  al  regio
          decreto-legge    7 settembre 1938,   n.   1696,  convertito
          nella  legge  5  gennaio   1939,   n.   8, l'esecuzione  si
          applica  limitatamente    a  quelli    costituenti  l'unico
          sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;
            15)  le prestazioni  di trasporto   di malati   o  feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate;
              16) le prestazioni relative ai servizi postali;
              17) (Omissis);
            18)  le prestazioni   sanitarie di   diagnosi,  cura    e
          riabilitazione  rese  alla    persona  nell'esercizio delle
          professioni  e arti sanitarie soggette  a    vigilanza,  ai
          sensi dell'art. 99  del testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, e
          successive   modificazioni,    ovvero    individuate    con
          decreto    del  Ministro  della sanita', di concerto con il
          Ministro delle finanze;
            19) le prestazioni  di  ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri  o  da cliniche e   case di cura  convenzionate
          nonche' da societa'   di mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica,    compresa  la  somministrazione di medicinali,
          presidi sanitari e vitto,  nonche' le prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali;
            20)    le prestazioni   educative  dell'infanzia e  della
          gioventu'  e quelle  didattiche   di  ogni   genere,  anche
          per   la  formazione, l'aggiornamento, la  riqualificazione
          e  riconversione professionale, rese da istituti o   scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni, comprese   le
          prestazioni  relative  all'alloggio, al   vitto   e    alla
          fornitura   di   libri   e  materiali didattici,  ancorche'
          fornite   da istituzioni,  collegi  o  pensioni    annessi,
          dipendenti   o  funzionalmente  collegati,    nonche'    le
          lezioni  relative a  materie  scolastiche  e  universitarie
          impartite da insegnanti a titolo personale;
            21)  le  prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di   riposo per   anziani e    simili,    delle
          colonie    marine, montane  e campestri e  degli alberghi e
          ostelli per   la gioventu' di   cui  alla  legge  21  marzo
          1958,  n.  326,  comprese  le    somministrazioni di vitto,
          indumenti  e   medicinali,  le   prestazioni   curative   e
          le  altre prestazioni accessorie;
            22)  le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
          e simili e quelle  inerenti    alla   visita   di    musei,
          gallerie,  pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi, parchi,
          giardini botanici e  zoologici e simili;
            23)   le   prestazioni previdenziali  e  assistenziali  a
          favore  del personale dipendente;
            24)  le cessioni  di  organi,  sangue e  latte  umani   e
          di  plasma sanguigno;
              25) (omissis);
              26) (omissis);
            27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
              27-bis) (omissis);
            27-ter)  le  prestazioni socio - sanitarie, di assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in comunita' e    simili,  in
          favore   degli      anziani   ed   inabili      adulti,  di
          tossicodipendenti    e  di    malati    di  AIDS,     degli
          handicappati  psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in
          situazioni di  disadattamento  e  di  devianza,  rese    da
          organismi  di diritto pubblico, da   istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che   erogano  assistenza pubblica,  previste
          all'art.  41  della    legge 23 dicembre 1987, n. 833, o da
          enti  aventi  finalita'    di  assistenza  sociale,     sia
          direttamente  che  in  esecuzione di appalti, convenzioni e
          contratti in genere;
            27-quater)     le      prestazioni      delle   compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
          n. 382".
            "Art.   19-bis    (Rettifica  della  detrazione).  -   La
          detrazione dell'imposta  relativa    all'acquisto  di  beni
          ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art.  2425, n.
          3),  del codice   civile, operata ai sensi dell'art. 19, e'
          soggetta    a  rettifica,  in  ciascuno  dei  quattro  anni
          successivi,   in  caso  di  variazione   della  percentuale
          di  detrazione  superiore  a  dieci   punti.  La  rettifica
          si  effettua aumentando o  diminuendo l'imposta  annuale in
          ragione di   un quinto della differenza    tra  l'ammontare
          della  detrazione operata   e quello corrispondente    alla
          percentuale     di  detrazione   dell'anno   di competenza.
          Se  i  beni    ammortizzabili  sono   acquistati   mediante
          contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere
          dall'anno della loro entrata in funzione.
            La  rettifica    non  si    applica  all'imposta relativa
          all'acquisto di beni ammortizzabili  di costo  unitario non
          superiore al  milione di lire, nei  confronti delle imprese
          che secondo le norme  del decreto del   Presidente    della
          Repubblica   29   settembre   1973,  n.  600,  e successive
          modificazioni, sono ammesse alla tenuta della  contabilita'
          semplificata.
            In  caso  di cessione del bene durante il quadriennio, la
          rettifica e  operata  in  unica  soluzione,  in  base  alla
          variazione  intervenuta  nella  percentuale  di detrazione,
          tenendo conto anche dei  residui anni del quadriennio.
            Agli   effetti  del    presente    articolo    non   sono
          considerati  ammortizzabili    i  beni   per   i quali   il
          coefficiente    d'ammortamento  stabilito  ai    sensi  del
          decreto  del    Presidente  della   Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597, non e inferiore al venticinque per cento.
            Se i beni ammortizzabili o   comunque gli  immobili  sono
          acquisiti  in dipendenza di atti di fusione,  di scissione,
          di cessione di  aziende,  compresi  i  complessi  aziendali
          relativi   ai   singoli   rami   dell'impresa,   ovvero  di
          conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si
          applicano  con  riferimento  alla  data  in cui   i    beni
          sono   stati acquistati dalla  societa' incorporata o dalle
          societa' partecipanti alla    fusione,    dalla    societa'
          scissa  o  dal  soggetto  cedente  o conferente. I soggetti
          cedenti   o     conferenti  sono  obbligati  a  fornire  ai
          cessionari  o   conferitari  i  dati  rilevanti   ai   fini
          delle rettifiche".
            "Art.   30   (Versamento   di   conguaglio   e   rimborso
          dell'eccedenza).  -  La  differenza    tra      l'ammontare
          dell'imposta      dovuta   in     base   alla dichiarazione
          annuale    e  l'ammontare  delle   somme    gia'    versate
          mensilmente   ai  sensi dell'art.  27  deve  essere versata
          in  unica soluzione entro il   15  marzo  di  ciascun  anno
          ovvero    entro  il termine previsto   per    il  pagamento
          delle    somme   dovute   in     base   alla  dichiarazione
          unificata  annuale,   maggiorando   le   somme da   versare
          degli interessi  nella misura dello   0,50 per   cento  per
          ogni    mese  o  frazione  di mese successivo alla predetta
          data.
            Se dalla  dichiarazione annuale risulta che   l'ammontare
          detraibile  di   cui  al  n.  3)  dell'art.  28,  aumentato
          delle   somme   versate mensilmente,   e'    superiore    a
          quello  dell'imposta  relativa  alle operazioni  imponibili
          di  cui al  n.  1) dello  stesso articolo,  il contribuente
          ha  diritto   di   computare   l'importo dell'eccedenza  in
          detrazione  nell'anno successivo  annotandolo  nel registro
          indicato nell'art. 25, ovvero  di  chiedere  il    rimborso
          nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso
          di cessazione dell'attivita'.
            Il  contribuente puo'  chiedere in  tutto  o in  parte il
          rimborso  dell'eccedenza    detraibile,  se    di   importo
          superiore    a  lire    cinque  milioni,   all'atto   della
          presentazione della dichiarazione:
            a)  quanto    esercita  esclusivamente  o prevalentemente
          attivita' che comportano   l'effettuazione di    operazioni
          soggette    ad imposta   con aliquote   inferiori a  quelle
          dell'imposta  relativa agli  acquisti e alle importazioni;
            b) quando effettua   operazioni non imponibili  di    cui
          agli  articoli  8,   8-bis    e   9   per   un    ammontare
          superiore  al  25   per   cento dell'ammontare  complessivo
          di tutte le operazioni effettuate;
            c)        limitatamente        all'imposta       relativa
          all'acquisto    o all'importazione di  beni ammortizzabili,
          nonche' di beni  e servizi per studi e ricerche;
            d)   quando  effettua   prevalentemente  operazioni   non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
            e)  quando si   trova nelle   condizioni  previste    dal
          secondo  comma dell'art. 17.
            Il  contribuente  anche  fuori  dei    casi  previsti nel
          precedente  terzo   comma   puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza  detraibile, risultante dalla  dichiarazione
          annuale,  se  dalle dichiarazioni  dei due  anni precedenti
          risultano  eccedenze detraibili;  in tal caso  il  rimborso
          puo'    essere richiesto   per un   ammontare comunque  non
          superiore    al  minore  degli   importi   delle   predette
          eccedenze.
            Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale    saranno      stabiliti    gli
          elementi,  da   indicare  nella dichiarazione o in apposito
          allegato, che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno
          determinato   il   verificarsi  dell'eccedenza  di  cui  si
          richiede il rimborso.
            Agli  effetti della  norma di  cui  all'art. 73,   ultimo
          comma,   le disposizioni del secondo, terzo e  quarto comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi    richiesti   dagli   enti   e   dalle   societa'
          controllanti".
            "Art. 33   (Semplificazioni per i  contribuenti    minori
          relative  alle  liquidazioni ed   ai versamenti).   - 1.  I
          contribuenti    che  nell'anno  solare   precedente   hanno
          realizzato    un    volume   d'affari   non   superiore   a
          trecentosessantamilioni  di lire   per le   imprese  aventi
          per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti
          e  professioni,  ovvero di   lire   un   miliardo   per  le
          imprese  aventi  per  oggetto  altre attivita',     possono
          optare,   dandone    comunicazione   all'ufficio competente
          nella  dichiarazione relativa all'anno  precedente,  ovvero
          nella dichiarazione di inizio attivita':
            a)  per    l'annotazione delle liquidazioni periodiche  e
          dei relativi versamenti entro il  giorno 5 del secondo mese
          successivo a ciascuno dei  primi tre   trimestri    solari;
          qualora    l'imposta    non  superi    il  limite di   lire
          cinquantamila  il  versamento    dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
            b)  per il  versamento dell'imposta  dovuta  entro il  15
          marzo  di ciascun anno.
            Nei     confronti  dei    contribuenti  che    esercitano
          contemporaneamente prestazioni   di  servizi    ed    altre
          attivita'  e  non provvedono  alla distinta annotazione dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessantamilioni di  lire relativamente  a tutte  le
          attivita' esercitate.
            3. Per  i soggetti che esercitano   l'opzione di  cui  al
          comma  1,  le somme  da  versare devono  essere  maggiorate
          degli interessi  nella misura dell'1,50 per cento,   previa
          apposita  annotazione  nei registri di   cui  agli articoli
          23  e  24.  L'opzione  ha effetto  a  partire dall'anno  in
          cui    e'  esercitata e fino a quando  non sia revocata. La
          revoca   deve   essere   comunicata    all'ufficio    nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".
            "Art.  35-bis  (Eredi del contribuente).   - Gli obblighi
          derivanti, a norma   del     presente   decreto,      dalle
          operazioni    effettuate  dal contribuente deceduto possono
          essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi  termini
          siano  scaduti  non  oltre  quattro   mesi prima della data
          della morte del contribuente, entro  i  sei  mesi  da  tale
          data.
            Resta  ferma    la  disciplina   stabilita dal   presente
          decreto  per le operazioni effettuate, anche ai fini  della
          liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore".
            "Art.  37    (Presentazione delle   dichiarazioni). -  Le
          dichiarazioni previste dal presente  decreto devono  essere
          sottoscritte,    a  pena di nullita', dal contribuente o da
          chi   ne  ha  la  rappresentanza  legale  o  negoziale.  La
          nullita'  e'    sanata se   il contribuente   provvede alla
          sottoscrizione   entro trenta    gionri  dal    ricevimento
          dell'invito  da parte dell'ufficio dell'imposta  sul valore
          aggiunto territorialmente competente.
            Le     dichiarazioni    sono    presentate    all'ufficio
          dell'imposta  sul valore aggiunto,  il quale, anche  se non
          richiesto,   deve rilasciare ricevuta.    La  dichiarazione
          annuale  dei   contribuenti con  esercizio coincidente  con
          l'anno   solare   agli effetti    della  imposizione    sui
          redditi  deve essere   presentata a norma dell'art. 12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600.
            Le   dichiarazioni      possono   anche   essere  spedite
          all'ufficio  a  mezzo  di   lettera   raccomandata   e   si
          considerano  presentate  nel  giorno in cui sono consegnate
          all'ufficio postale,   che deve    apporre  il    timbro  a
          calendario anche sulla dichiarazione.
            La    prova  della   presentazione  della   dichiarazione
          che   dai protocolli, registri   ed atti  dell'ufficio  non
          risulti  pervenuta  non  puo'  essere data che mediante  la
          ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.
            Le  dichiarazioni  presentate entro   trenta giorni dalla
          scadenza del termine sono valide,  salvo  quanto  stabilito
          nel  primo  comma dell'art.  43 e nel primo comma dell'art.
          48.
            Le dichiarazioni   presentate con ritardo  superiore    a
          trenta  giorni si considerano  omesse a tutti  gli effetti,
          ma  costituiscono titolo per  la  riscossione  dell'imposta
          che ne risulta dovuta".
            -  Per  il testo   dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973  si
          veda Iart. 5 del presente decreto legislativo.
            - Per il testo dell'art. 9 del  decreto del D.P.R. n. 600
          / 1973 si veda l'art. 6 del presente decreto legislativo.
            - Per  il testo  dell'art. 12   del D.P.R.   n.  600    /
          1973,  si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.