Art. 12 (Decorrenza) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti. 2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata: a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998; b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000. 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 4. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all'amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini di cui al presente articolo.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 78, comma 10, della legge n. 413/1991, si veda la nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.