Art. 12
                            (Decorrenza)
    1.   Le   disposizioni   del  presente  capo  si  applicano  alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto
previsto nei commi seguenti.
    2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sostituito   dall'articolo   7  del  presente  decreto,  deve  essere
presentata:
    a)  dalle  persone  fisiche,  ai  soli  fini fiscali, a decorrere
dall'anno 1998;
    b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
a decorrere dall'anno 2000.
    3.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e
per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati  devono  trasmettere le
dichiarazioni  in  via  telematica  a  partire  dall'anno  1998,  ivi
comprese  le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
    4.   Per  l'anno  1998,  le  dichiarazioni  predisposte  mediante
l'utilizzo  dei  sistemi  informatici  sono  consegnate o spedite per
raccomandata  all'amministrazione  finanziaria  mentre  le altre sono
presentate  per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio dell'Ente
poste  italiane,  convenzionati,  secondo  le modalita' stabilite nel
decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il
tramite  di  una  banca  o  di  un  ufficio  postale  si applicano le
disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del
1973, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.
    5.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  possono  essere modificati,
tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative,  i  termini di cui al
presente articolo.
 
          Note all'art. 12:
            - Per il testo dell'art. 78,   comma 10, della  legge  n.
          413/1991, si veda la nota all'art. 5.
            -  Per  il  testo  dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.
            - Per il testo dell'art. 12  del D.P.R. n.  600/1973,  si
          veda l'art.  7 del presente decreto legislativo.