Art. 2
           (Certificazioni e documentazioni riguardanti la
         dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito
                      delle persone giuridiche)
    1.  L'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  5
(Certificazioni  e  documentazioni  riguardanti  la dichiarazione dei
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche) - 1. I
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche devono
conservare,  per  il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o
il  rendiconto,  nonche'  i  relativi  verbali  e relazioni, cui sono
obbligati  dal  codice  civile,  da leggi speciali o dallo statuto. I
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo
le  disposizioni  del  capo  VI  del  titolo  I del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  per  la  determinazione
dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora
non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
    2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono
conservare   il   bilancio   relativo   alle   attivita'  commerciali
eventualmente  esercitate.  La  disposizione non si applica agli enti
che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il
regime ordinario.
    3.  Le  societa'  e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono  conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel
territorio  dello  Stato  mediante  stabili  organizzazioni. Non sono
obbligati  alla  conservazione del bilancio le societa' semplici e le
societa'  o  le  associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali
che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o
che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il
regime ordinario.
    4.  Le  certificazioni  dei  sostituti  d'imposta  e  i documenti
probatori  dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni
dei  redditi  e  degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e
114  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
ogni  altro  documento  previsto  dal  decreto  di cui all'articolo 8
devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le
certificazioni  e  i  documenti devono essere esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente.".
 
          Note all'art. 2:
            - Per il  testo degli articoli 22  e 43 del  D.P.R.    n.
          600/1973, si veda la nota all'art. 1.
            -  Per    il  testo    dell'articolo  8   del D.P.R.   n.
          600/1973,    si  veda  l'art.  5   del   presente   decreto
          legislativo.
            -  Si  riporta  il testo vigente  degli articoli 87, 110,
          110-bis, 113 e 114 del citato D.P.R. n. 917/1986:
            "Art. 87   (Soggetti passivi).    -  1.    Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
            a)  le  societa' per azioni e  in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
            b) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel  territorio  dello  Stato,   che hanno    per
          oggetto   esclusivo   o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            c) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel territorio  dello Stato,  che non hanno   per
          oggetto    esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
            d) le  societa' e gli enti  di ogni tipo, con    o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
            2. Tra gli enti  diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere  b)  e  c) del   comma   1, si  comprendono,  oltre
          alle  persone      giuridiche,      le   associazioni   non
          riconosciute,  i  consorzi  e   le altre organizzazioni non
          appartenenti ad altri soggetti  passivi nei confronti delle
          quali il presupposto dell'imposta  si  verifica    in  modo
          unitario  e autonomo.   Tra le societa'  e gli enti di  cui
          alla lettera d)  del    comma  1  sono  comprese  anche  le
          societa' e le associazioni indicati nell'art. 5.
            3.  Ai    fini delle imposte   sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli  enti che per la maggior  parte
          del  periodo  di imposta hanno  la sede  legale  o la  sede
          dell'amministrazione o  l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
            4.   L'oggetto esclusivo   o  principale    dell'ente  e'
          determinato  in base all'atto costitutivo,  se esistente in
          forma di    atto  pubblico  o  di      scrittura    privata
          autenticata,   e,    in  mancanza,   in  base all'attivita'
          effettivamente esercitata".
            "Art.   110 (Oneri   deducibili).   - 1.   Dal    reddito
          complessivo    si deducono,  se non  sono deducibili  nella
          determinazione   del reddito  d'impresa  che    concorre  a
          formarlo,  gli oneri indicati  alle lettere a), f) e g) del
          comma  1  dell'art. 10. Per l'imposta di cui all'art. 3 del
          decreto del Presidente della  Repubblica 26  ottobre  1972,
          n.  643,  la  deduzione   e' ammessa, per   quote costanti,
          nell'esercizio  in cui avviene il  pagamento e nei  quattro
          successivi. In caso  di rimborso degli  oneri  dedotti   ai
          sensi   del   presente  articolo,  le  somme corrispondenti
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha  conseguito il
          rimborso".
            "Art.  110-bis    (Detrazioni d'imposta per oneri).  - 1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla    concorrenza  del
          suo ammontare, un importo pari al 22 per  cento degli oneri
          indicati  alle  lettere    a),  g),  h)  e i) del   comma 1
          dell'art.  13-bis. La detrazione spetta  a condizione che i
          predetti oneri non  siano deducibili nella   determinazione
          dei  singoli  redditi che  concorrono a formare il  reddito
          complessivo. In caso  di  rimborso   degli   oneri   per  i
          quali   si  e'  fruito  della detrazione  l'imposta  dovuta
          per  il   periodo   nel quale   l'ente   ha  conseguito  il
          rimborso  e'    aumentata di   un importo   pari al  22 per
          cento dell'onere rimborsato".
            "Art. 113  (Societa' ed enti commerciali).  - 1.  Per  le
          societa' e gli enti commerciali con  stabile organizzazione
          nel  territorio  dello  Stato,    eccettuate  le   societa'
          semplici,  il reddito  complessivo e' determinato   secondo
          le    disposizioni   del capo  II  sulla  base  di apposito
          conto   dei profitti  e    delle  perdite  relativo    alla
          gestione  delle    stabili  organizzazioni   e alle   altre
          attivita'  produttive di redditi imponibili in Italia.
            2. In mancanza di stabili organizzazioni  nel  territorio
          dello  Stato  i   redditi   che concorrono   a  formare  il
          reddito   complessivo    sono  determinati    secondo    le
          disposizioni  del titolo  I  relative  alle categorie nelle
          quali  rientrano.   Dal reddito complessivo si deducono gli
          oneri indicati alle  lettere a) e g) del comma  1 dell'art.
          10 e, per quote costanti nel  periodo    d'imposta  in  cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre    1972,  n.  643. Si   applica la disposizione
          dell'art. 110, comma 1, terzo periodo.
            2-bis.  Dall'imposta  lorda  si  detrae,      fino   alla
          concorrenza  del  suo ammontare, un importo pari al 22  per
          cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h)    e  i)
          del  comma  1 dell'art.  13-bis. Si applica la disposizione
          dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo periodo.
            3.   Per la   determinazione  del    reddito  complessivo
          delle  societa'  semplici  e  delle  associazioni ad   esse
          equiparate a norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le
          disposizioni del comma 2.
            4. Per  le societa' di tipo  diverso da  quelli  regolati
          nel codice civile si  applicano le  disposizioni dei  commi
          1  e    2 o   quelle del comma 3 secondo che abbiano o  non
          abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali".
            "Art.  114  (Enti  non  commerciali).  -  1.  Il  reddito
          complessivo  degli enti   non   commerciali e'  determinato
          secondo   le  disposizioni    del  titolo  I.  Dal  reddito
          complessivo    si  deducono  se  non  sono deducibili nella
          determinazione   del reddito  d'impresa  che    concorre  a
          formarlo,  gli  oneri   indicati alle lettere   a) e g) del
          comma 1 delIart.  10 e l'imposta  di  cui  all'art.  3  del
          decreto  del  Presidente   della Repubblica   26    ottobre
          1972,    n.   643.   Si applica  la  disposizione dell'art.
          110, comma 1, terzo periodo.
            1-bis.   Dall'imposta   lorda  si  detrae,     fino  alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22    per
          cento  degli  oneri  indicati alle lettere a), g),  h) e i)
          del comma 1   dell'art.  13-bis.  La  detrazione  spetta  a
          condizione    che  i  predetti oneri non   siano deducibili
          nella determinazione  del  reddito  d'impresa  che concorre
          a   formare   il reddito  complessivo.    Si  applica    la
          disposizione  dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo.
            2.   Agli  enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato
          attivita' commerciali   mediante   stabili   organizzazioni
          nel      territorio     dello  Stato       senza    tenerne
          contabilita'   separata   si  applicano    le  disposizioni
          dei commi 2 e 3 dell'art. 109.
             2-bis. Sono altresi' deducibili:
            a)  le  erogazioni  liberali  in  denaro   a favore dello
          Stato, di altri enti pubblici   e di  associazioni    e  di
          fondazioni    private  legalmente  riconosciute,  le quali,
          senza scopo di lucro,    svolgono  o  promuovono  attivita'
          dirette  alla tutela del patrimonio  ambientale, effettuate
          per  l'acquisto,  la  tutela e la valorizzazione delle cose
          indicate nei numeri  1) e  2) dell'art.  1 della  legge  29
          giugno  1939,  n. 1497, facenti parte degli  elenchi di cui
          al primo comma    dell'art.  2  della  medesima  legge    o
          assoggettati    al vincolo della   inedificabilita' in base
          ai  piani  di  cui  all'art.   5  della  medesima  legge  e
          al decreto-legge 27 giugno 1985,  n. 312,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  ivi
          comprese    le   erogazioni destinate all'organizzazione di
          mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di  studi
          e  ricerche    aventi  ad  oggetto  le  cose  anzidette; il
          mutamento di destinazione degli    immobili  indicati  alla
          lettera  c)  del  presente    comma,  senza  la  preventiva
          autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come    pure  il
          mancato   assolvimento  degli    obblighi  di  legge    per
          consentire  l'esercizio  del diritto  di prelazione   dello
          Stato   sui   beni   immobili   vincolati,   determina   la
          indeducibilita' delle spese   del  reddito.   Il   Ministro
          dell'ambiente  da'   immediata comunicazione  ai competenti
          uffici  tributari    delle  violazioni    che comportano la
          decadenza delle agevolazioni:  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione iniziano  a decorrere i termini  per il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
            b)    Le erogazioni   liberali   in  denaro a  favore  di
          organismi   di  gestione  di  parchi  e  riserve  naturali,
          terrestri  e  marittimi, statali e    regionali,    e    di
          ogni    altra      zona      di       tutela       speciale
          paesisticoambientale   come   individuata    dalla  vigente
          disciplina, statale e regionale,  nonche'    gestita  dalle
          associazioni  e  fondazioni  private  indicate alla lettera
          a), effettuate per sostenere  attivita'  di  conservazione,
          valorizzazione,  studio,    ricerca  e  sviluppo dirette al
          conseguimento  delle   finalita'  di   interesse   generale
          cui corrispondono tali ambiti protetti;
            c)  le    spese  sostenute  dai   soggetti obbligati alla
          manutenzione e alla  protezione degli   immobili  vincolati
          ai  sensi    della legge   29 giugno 1939, n. 1497, facenti
          parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e  2) dell'art. 1
          della  medesima legge o assoggettati   al vincolo  assoluto
          di  inedificabilita'  in  base  ai  piani di cui all'art. 5
          della stessa  legge e  al  D.L. 27  giugno 1985,  n.   312,
          convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 431.
            2-ter.  Il   Ministro  dell'ambiente  e   la     regione,
          secondo    le  rispettive    attribuzioni  e    competenze,
          vigilano sull'impiego   delle erogazioni    di  cui    alle
          lettere    a),    b) e   c) del   comma 2-bis  del presente
          articolo  effettuate  a    favore  di   soggetti   privati,
          affinche'  siano    perseguiti gli   scopi per  i quali  le
          erogazioni  stesse sono state  accettate dai  beneficiari e
          siano rispettati  i termini  per Iutilizzazione  concordati
          con  gli  autori  delle erogazioni.  Detti termini  possono
          essere   prorogati una    sola  volta    dall'autorita'  di
          vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".