Art. 2 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 22 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, si veda la nota all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo. - Si riporta il testo vigente degli articoli 87, 110, 110-bis, 113 e 114 del citato D.P.R. n. 917/1986: "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicati nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". "Art. 110 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'art. 10. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso". "Art. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato". "Art. 113 (Societa' ed enti commerciali). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia. 2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo. 2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. Si applica la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo periodo. 3. Per la determinazione del reddito complessivo delle societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2. 4. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali". "Art. 114 (Enti non commerciali). - 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 delIart. 10 e l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo. 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo. 2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 109. 2-bis. Sono altresi' deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese del reddito. Il Ministro dell'ambiente da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni: dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) Le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per Iutilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".