Art. 3
           (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
         collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)
    1.  L'articolo  6  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  6
(Dichiarazione  delle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo,  in
accomandita  semplice  ed  equiparate)  - 1. Le societa' semplici, in
nome  collettivo  e  in accomandita semplice indicate nell'articolo 5
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e
le  associazioni  ad  esse  equiparate  a norma dello stesso articolo
devono  presentare  la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale
sui  redditi  da  esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
    2.  La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.
    3.  I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre
norme   devono   redigere  e  conservare,  per  il  periodo  indicato
nell'articolo  22,  il  bilancio, composto dallo stato patrimoniale e
dal   conto  dei  profitti  e  delle  perdite,  relativo  al  periodo
d'imposta.  I  ricavi,  i  costi,  le  rimanenze e gli altri elementi
necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, per la determinazione
dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora
non risultanti dal bilancio.
    4.  Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che,
ammessi  a  regimi  contabili  semplificati,  non hanno optato per il
regime  di  contabilita'  ordinaria, nonche' alle societa' semplici e
alle societa' ed associazioni ad esse equiparate.
    5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo
previsto   dall'articolo  43,  le  certificazioni  dei  sostituti  di
imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti
eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri
deducibili  o  detraibili,  nonche' ogni altro documento previsto dal
decreto  di  cui  all'articolo  8.  Le  certificazioni ed i documenti
devono   essere   esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
competente.".
 
          Note all'art. 3:
            - Si riporta il testo vigente   dell'art.  5  del  citato
          D.P.R. n. 917 /1986:
            "Art.  5  ( Redditi prodotti in  forma associativa). - 1.
          I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e  in
          accomandita  semplice residenti nel territorio  dello Stato
          sono imputati   a ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,      proporzionalmente   alla   sua   quota  di
          partecipazione agli utili.
            2.  Le  quote  di  partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al  valore dei   conferimenti dei    soci  se
          non  risultano  determinate diversamente dall'atto pubblico
          o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o  da
          altro atto  pubblico  o    scrittura  autenticata  di  data
          anteriore    all'inizio  del    periodo  d'imposta;   se il
          valore dei conferimenti non risulta determinato,  le  quote
          si presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
            a)  le  societa'    di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
            b)    le  societa'    di  fatto    sono   equiparate alle
          societa' in   nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo  che  abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
          di attivita' commerciali;
            c)   le associazioni   senza    personalita'    giuridica
          costituite    fra persone   fisiche   per   l'esercizio  in
          forma  associata  di  arti  e professioni sono   equiparate
          alle societa'  semplici, ma l'atto  o la scrittura  di  cui
          al    comma    2    puo'   essere     redatto   fino   alla
          presentazione    della    dichiarazione     dei     redditi
          dell'associazione:
            d)   si   considerano      residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior   parte  del  periodo    di
          imposta   hanno      la  sede  legale     o  la  sede  dell
          'amministrazione o l'ogetto principale  nel territorio  del
          territorio   dello      Stato.   L'oggetto   principale  e'
          determinato in base all'atto  costituito, se  esistente  in
          forma   di     atto  pubblico     o  di  scrittura  privata
          autenticata,  e,    in  mancanza,  in  base   all'attivita'
          effettivamente esercitata".
            4.  I    redditi delle imprese  familiari di cui all'art.
          230-bis del codice  civile,   limitatamente  al    49   per
          cento   dell'ammontare risultante  dalla dichiarazione  dei
          redditi    dell'imprenditore,  sono  imputati   a   ciascun
          familiare,  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e
          prevalente      la    sua     attivita'     di       lavoro
          nell'impresa,   proporzionalmente    alla  sua    quota  di
          partecipazione agli   utili. La  presente  disposizione  si
          applica a condizione:
            a)    che     i   familiari   partecipanti    all'impresa
          risultino nominativamente, con  l'indicazione del  rapporto
          di parenetela  o di affinita' con l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio  del   periodo   di      imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
            b)    che     la     dichiarazione       dei      redditi
          dell'imprenditore    rechi  l'indicazione  delle   quote di
          partecipazione agli    utili  spettanti  ai  familiari    e
          l'attestazione    che le   quote stesse  sono proporzionate
          alla  qualita'   e  quantita'  del  lavoro   effettivamente
          prestato   nell'impresa,     in     modo  continuativo    e
          prevalente,  nel periodo  di imposta;
            c)  che    ciascun  familiare  attesti,  nella    propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato  la    sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
            5.  Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui
          redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini  entro
          il secondo grado".
            -    Si riporta  il testo  vigente degli  articoli 1  e 4
          del citato D.P.R. n. 600/1973:
            "Art.  1 (  Dichiarazione dei  soggetti passivi).  - Ogni
          soggetto passivo deve dichiarare  annualmente  i    redditi
          posseduti  anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
          I soggetti obbligati alla tenuta di  scritture   contabili,
          di   cui   al   successivo  art.  13,  devono presentare la
          dichiarazione anche in mancanza di redditi.
            La  dichiarazione e'   unica agli   effetti  dell'imposta
          sul  reddito delle  persone  fisiche o  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi    e
          deve  contenere  l'indicazione  degli elementi   attivi   e
          passivi    necessari    per    la  determinazione     degli
          imponibili  secondo  le norme  che disciplinano  le imposte
          stesse. I redditi  per  i  quali  manca tale    indicazione
          si  considerano  non dichiarati ai fini dell'accertamento e
          delle sanzioni.
            La   dichiarazione delle  persone  fisiche e'  unica  per
          i   redditi propri del soggetto e  per  quelli    di  altre
          persone  a lui imputabili a norma  dell'art.  4  del  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con   D.P.R.
          22    dicembre  1986, n.   917, e  deve comprendere anche i
          redditi sui quali   l'imposta si  applica  separatamente  a
          norma  degli artt.  16 comma  1, lettere da  d) a nbis),  e
          18   dello stesso testo unico.   I redditi  di    cui  alle
          lettere  a),    b), c) e  cbis) del comma  1  dell'art.  16
          del    predetto  testo  unico   devono   essere  dichiarati
          solo   se corrisposti da  soggetti non obbligati  per legge
          alla effettuazione delle ritenute di acconto.
             Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
            a) le persone  fisiche che non possiedono alcun   reddito
          sempre  che  non  siano  obbligate alla tenuta di scritture
          contabili;
            b)  le  persone fisiche  non  obbligate  alla tenuta   di
          scritture  contabili che possiedono soltanto redditi esenti
          e redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo    di
          imposta   nonche'   redditi   fondiari   per   un   importo
          complessivo, al lordo  della deduzione di cui all'art.  34.
          comma 4-quater, del testo unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  D.P.R.    22 dicembre 1986.   n. 917,   non
          superiore a  lire 360.000 annue;
            b-bis) le  persone fisiche   non obbligate   alla  tenuta
          di  scritture  contabili  che possiedono soltanto   redditi
          esenti, redditi soggetti a ritenuta  alla fonte  a   titolo
          di  imposta    e    il  reddito   fondiario dell'abitazione
          principale    e  sue    pertinenze purche' di   importo non
          superiore a quello della deduzione di cui all'art 34, comma
          4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi;
            c) le  persone fisiche  che possiedono  soltanto  redditi
          di  lavoro  dipendente  per  ammontare complessivamente non
          superiore ad annue lire 1.380.000 a    condizione  che  non
          possiedano  altri  redditi    diversi  da  quelli  esenti o
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
            d)  i possessori  di  redditi di   lavoro   dipendente  e
          assimilati,  indicati  agli  articoli  46  e 47, comma   1,
          lettere a) e d), del citato testo unico  delle imposte  sui
          redditi,  compresi quelli  soggetti a tassazione  separata,
          certificati dall'ultimo  sostituto   d'imposta, che,  oltre
          tali  redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello
          derivante dall'abitazione principale   e  sue    pertinenze
          purche'  di    importo non superiore alla  deduzione di cui
          all'art. 34, comma   4-quater, dello  stesso  testo  unico.
          Tuttavia   detti contribuenti possono presentare o spedire,
          con le  modalita'  prevista    dall'art.  12  del  presente
          decreto  entro  il termine stabilito   per la presentazione
          della dichiarazione, il  certificato   di cui   al    primo
          comma    dell'art. 3   del   presente decreto,  redatto  in
          conformita'  ad  apposito  modello approvato  e  pubblicato
          ai   sensi dell'art. 8  del presente decreto, ai  soli fini
          della   scelta  della    destinazione  dell'8    per  mille
          dell'imposta  sul  reddito delle   persone fisiche prevista
          dall'art. 47 della  legge 20 maggio 1985,  n. 222, e  dalle
          leggi  che    approvano  le  intese    con  le  confessioni
          religiose     di   cui  all'art.  8,   terzo  comma,  della
          Costituzione;
            e)  i soggetti  diversi dalle  persone fisiche   che  non
          possiedono  alcun  reddito  o  possiedono  soltanto redditi
          esenti e redditi soggetti a    ritenuta  alla    fonte    a
          titolo  d'imposta,   sempre   che non  siano obbligati alla
          tenuta di scritture contabili;
            e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui  alla
          lettera  c),  non  obbligate    alla  tenuta di   scritture
          contabili che   possiedono un  reddito    complessivo    al
          quale      corrisponde   un'imposta   lorda   non superiore
          all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
          del testo unico delle imposte  sui redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre  1986,
          n.  917,    a condizione che   non   sia  dovuta  l'imposta
          locale sui  redditi.  In  tal  caso l'esonero spetta  anche
          se  la differenza tra   l'imposta dovuta    e  le  predette
          detrazioni  risulta  non  superiore  a  L. 20.000. Tuttavia
          detti  contribuenti,  ai    fini  della  scelta    e  della
          destinazione   dell'8 per mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche  prevista dall'art. 47  della legge
          20 maggio  1985, n. 222, e   dalle leggi che  approvano  le
          intese    con  le confessioni religiose di  cui all'art. 8,
          terzo  comma,  della  Costituzione,    possono   presentare
          apposito  modello  approvato    con il   decreto   di   cui
          all'art.   8,   primo comma,    primo  periodo,  ovvero  il
          certificato  di  cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le
          modalita' previste  dall'art.    12  ed  entro  il  termine
          stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione dei
          redditi.
            Ai fini   della lettera c)   del  comma  precedente  sono
          assimilati  ai  redditi  di  lavoro dipendente soltanto   i
          compensi dei lavoratori soci  di  cooperative  e  le  somme
          indicati  rispettivamente alle lettere a) e c) del comma  1
          dell'at. 47 del citato  testo    unico  delle  imposte  sui
          redditi.
            Nelle  ipotesi  di esonero previste   nel quarto comma il
          contribuente  ha,  tuttavia,  facolta'  di  presentate   la
          dichiarazione dei redditi.
            Se    piu'    soggetti  sono    obbligati   alla   stessa
          dichiarazione,   la dichiarazione  fatta  da  uno  di  essi
          esonera gli altri.
            Per    le      persone    fisiche   legalmente   incapaci
          l'obbligo   della dichiarazione  spetta  al  rappresentante
          legale".
            "Art.  4  (Contenuto  della    dichirazione  dei soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1.  La
          dichiarazione dei soggetti all'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche,   oltre  quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 1, deve indicare i   dati  e  gli  elementi
          necessari  per  l'individuazione    del  contribuente  e di
          almeno  un  rappresentante,  per  la  determinazione    dei
          redditi   e   delle   imposte   dovute,     nonche'     per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri  elementi,
          esclusi  quelli  che  l'amministrazione  finanziaria e'  in
          grado   di  acquisire    direttamente,    richiesti     nel
          modello    di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma,
          primo periodo.
            2. Le societa' o enti che non  hanno  la  sede  legale  o
          amministrativa  nel  territorio dello Stato  devono inoltre
          indicare  l'indirizzo  della  stabile  organizzazione   nel
          territorio  stesso,    in  quanto vi sia, e in ogni caso le
          generalita' e l'indirizzo in Italia  di  un  rappresentante
          per i rapporti tributari".
            -  Per  il   testo degli articoli 22  e 43 del D.P.R.  n.
          600/1973, si veda la nota all'art. 1.
            - Per il testo dell'art. 8 del  D.P.R.  n.  600/1973,  si
          veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.