Art. 4
               (Dichiarazione dei sostituti d'imposta)
    1.  L'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  7
(Dichiarazione  dei sostituti d'imposta) - 1. I soggetti indicati nel
titolo  III,  che  corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi  forma,
soggetti  a  ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo,  devono  presentare annualmente apposita dichiarazione unica,
anche  ai  fini  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza  sociale  (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale
per  le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
relativa   a   tutti   i  percipienti.  Si  applica  la  disposizione
dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
    2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari
per  l'individuazione  del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle
ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli   e   gli   altri   elementi   richiesti   nel  modello  di
dichiarazione,  esclusi  quelli  che  l'amministrazione  finanziaria,
l'INPS   e   l'INAIL  sono  in  grado  di  acquisire  direttamente  e
sostituisce   le   dichiarazioni  previste  ai  fini  contributivi  e
assicurativi.
    3.  La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
ad  altri  enti  e  casse.  Con  decreto  del Ministro delle finanze,
emanato  di  concerto  con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza   sociale,   sono   stabilite  le  relative  modalita'  di
attuazione.
    4.  Le  attestazioni  comprovanti  il versamento delle ritenute e
ogni  altro  documento  previsto  dal  decreto  di cui all'articolo 8
devono  essere  conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e
devono   essere   esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
competente.   La   conservazione   delle   attestazioni  relative  ai
versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
    5.  La  dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e
le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29.".
 
          Note all'art. 4:
            - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600 /  1973  si
          veda l'art.  7 del presente decreto legislativo.
            -  Per  il testo dell'art. 8 del  D.P.R. n. 600 / 1973 si
          veda l'art.  5 del presente deceto legisaltivo:
            - Per il testo dell'art. 43 del   D.P.R. n.  600/1973  si
          veda la nota a1l'art. 1.
            - Si  riporta il  testo vigente  dell'art. 29 del  D.P.R.
          n.  600 / 1973:
            "Art.  29    (Ritenuta  su  compensi    e  altri  redditi
          corrisposti dallo Stato).   Le     amministrazioni    dello
          Stato,    comprese    quelle  con ordinamento autonomo, che
          corrispondono i compensi e  le altre somme di  cui all'art.
          23    devono  effettuare    all'atto    del pagamento   una
          ritenuta diretta   in acconto    dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
             La ritenuta e' operata:
            1)     sugli    stipendi,    pensioni,      vitalizi    e
          retribuzioni  aventi carattere fisso e  continuativo, con i
          criteri e le  modalita' di cui al  secondo  comma,  lettera
          a), dell'art. 23;
            2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e   sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'  su    ogni  altro  compenso     o
          retribuzione  diversi  da    quelli di cui al   numero 1) e
          sulla parte  imponibile delle indennita'   di cui  all'art.
          48,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,    con  l'aliquota
          applicabile  allo scaglione di reddito  piu' elevato  della
          categoria o   classe di   stipendio del  percipiente  al  -
          l'atto  di  pagamento  o, in   mancanza, con l'aliquota del
          dieci per cento:
            3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e
          2), con i criteri  di  cui all'articolo  13   del   decreto
          indicato  nel  numero precedente,  intendendo  per  reddito
          complessivo    netto    l'ammontare  globale dei redditi di
          lavoro  dipendente percepiti dal prestatore di  lavoro  nel
          biennio precedente;
            4)  sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita'  e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12
          del decreto  indicato nel numero 2) con i  criteri  di  cui
          all'articolo 14 dello stesso decreto.
            Gli  uffici che  dispongono il pagamento degli emolumenti
          di cui al numero 1)   devono effettuare    entro  due  mesi
          dalla  fine    dell'anno o dalla   data  di cessazione  del
          rapporto  di  lavoro, se  questa   e' anteriore  alla  fine
          dell'anno, il  conguaglio tra le ritenute operate su  tutti
          gli  emolumenti di  cui  ai numeri  1) e  2 corrisposti  al
          dipendente     e    l'imposta      dovuta    sull'ammontare
          complessivo  dcgli emolumenti stessi,  tenendo conto  delle
          sole  detrazioni considerate nella lettera    a)  dell'art.
          23.  A    tal  fine  i    soggetti e   gli altri organi che
          corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n.  2)
          devono    comunicare ai   predetti  uffici, entro  la  fine
          dell'anno  e comunque non  oltre il   10 gennaio  dell'anno
          successivo,  l'ammontare  delle  somme corrisposte al lordo
          ed al netto delle ritenute  operate,  per  i    compensi  a
          carattere     ricorrente  la  comunicazione    deve  essere
          effettuata    con  note    riepilogative  annuali,    entro
          lostesso    termine  deve  essere  altresi'  effettuata  la
          comunicazione per gli arretrati  di  cui  al  n.    3).  Le
          comunicazioni  devono  essere    redatte  in conformita' ad
          apposito modello approvato con  decreto del Ministro  delle
          finanze   da   pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale,  la
          trasmissione  puo'  avvenire  anche   tramite      supporto
          magnetico.  Qualora, alla data  di cessazione del  rapporto
          di  lavoro,   l'ammontare   degli   emolumenti dovuti   non
          consenta l'integrale    applicazione  della    ritenuta  di
          conguaglio,  la differenza e' recuperata mediante  ritenuta
          sulle competenze di altra natura che siano liquidate  anche
          da  altro  soggetto  in  dipendenza del cessato rapporto di
          lavoro.
            Per i rapporti  di lavoro dipendente a tempo  determinato
          di  durata  inferiore    all'anno     si  applicano      le
          disposizioni   del penultimo  e dell'ultimo comma dell'art.
          23. Nel caso in cui   il dipendente abbia  intrattenuto  un
          precedente  rapporto di lavoro  a tempo indeterminato nello
          stesso periodo di  imposta    si  applica  la  disposizione
          dell'art.  23, settimo comma.
            Le  amministrazioni    della  Camera  dei   deputati, del
          Senato    e  della  Corte  costituzionale,  nonche'   della
          Presidenza della Repubblica per i compensi e le altre somme
          di  cui  al  primo  comma  corrisposti ai propri dipendenti
          effettuano all'atto del  pagamento una ritenuta in  acconto
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  con  i
          criteri  indicati  nello  stesso  comma  ed  osservando  le
          disposizioni di cui al secondo e terzo  comma. Le  medesime
          amministrazioni,   all'atto del  pagamento delle indennita'
          di cui alla lettera    d)  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre   1973, n. 597,
          applicano una ritenuta  a  titolo di  acconto  dell'imposta
          stessa commisurata  al quaranta per   cento del    relativo
          ammontare    al netto  dei contributi previdenziali, con le
          aliquote determinate secondo i criteri indicati  nel  primo
          comma.
            Per  le  pensioni, i vitalizi  e le indennita' dovuti  in
          dipendenza della   cessazione  delle    cariche  e    delle
          funzioni    la ritenuta   deve essere applicata sull'intero
          ammontare   delle pensioni e dei  vitalizi  e  sulla  parte
          imponibile delle indennita'.
            Le amministrazioni di cui al primo  comma e quelle di cui
          al quarto comma  che corrispondono  i compensi  e le  altre
          somme    di cui   agli articoli   24,   primo   comma,  25,
          25-bis,  26,  quinto  comma   e   28 effettuano    all'atto
          del     pagamento      le    ritenute    stabilite    dalle
          disposizioni stesse".